Diffamazione a mezzo stampa: l’epiteto di “capomafia” non è coperto dal diritto di cronaca se l’assoluzione era anteriore alla pubblicazione (Cass. pen. 1589/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 1589 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 26214/2025) — Presidente Michele Romano, Relatore Daniela Bifulco.
Il principio (sintesi)
« L’esimente del diritto di cronaca e di critica (art. 51 cod. pen.) presuppone il rispetto del nucleo di verità storica del fatto attribuito al diffamato, oltre alla continenza e all’interesse pubblico. La verità della notizia va valutata con riferimento agli sviluppi noti al momento della pubblicazione; ma quando l’accertamento giudiziale favorevole al diffamato — l’assoluzione dal reato di associazione mafiosa — è anteriore alla pubblicazione, l’epiteto di “capomafia” è privo del necessario nucleo di verità. La qualità di appartenente a un’associazione mafiosa può desumersi solo da un provvedimento giurisdizionale, non da relazioni della Direzione investigativa antimafia o da testimonianze rese in Commissione parlamentare. »
Il fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 26 febbraio 2025, confermava l’assoluzione di un giornalista dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa: secondo la contestazione, l’imputato aveva offeso la reputazione della persona offesa pubblicando, su una testata online, più articoli in cui la definiva “capomafia”. La parte civile ricorreva per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 51 cod. pen. — per avere la Corte ritenuto la condotta scriminata dal diritto di cronaca e di critica senza considerare che l’imputato aveva omesso di indicare le sentenze che avevano escluso l’appartenenza del ricorrente ad associazioni mafiose — e un vizio di motivazione sulla condanna alle spese di difesa dell’imputato.
La motivazione
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo. L’esimente del diritto di cronaca e di critica richiede il rispetto del nucleo di verità storica dei fatti narrati, oltre alla continenza espressiva e all’interesse pubblico (Sez. 5, n. 34432 del 2007, Blandini; Sez. 5, n. 10631 del 2009, Sgarbi; Sez. 5, n. 45249 del 2021, Longa). Nella specie manca proprio il nucleo di verità: la persona offesa era stata assolta dall’imputazione ex art. 416-bis cod. pen. con sentenza della Corte d’appello di Catania del 27 luglio 2018, quindi prima della pubblicazione degli articoli (avvenuta tra il 1º e il 4 dicembre 2018) che le rivolgevano l’epiteto di “capomafia”.
Il principio secondo cui la verità della notizia va riferita agli sviluppi noti al momento della pubblicazione, e non ai successivi accertamenti giudiziali (Sez. 5, n. 43382 del 2010, Lillo; Sez. 1, n. 36244 del 2004, Calabrese), è stato richiamato dalla Corte territoriale in modo inconferente, perché qui l’accertamento — l’assoluzione — era precedente, non successivo, alla pubblicazione (cfr. Sez. 5, n. 21703 del 2021, Vrenna, sull’onere del giornalista di verificare gli esiti giudiziali di notizie risalenti). Inoltre la qualità di appartenente a un’associazione mafiosa non può derivare da una testimonianza resa in Commissione parlamentare antimafia né da relazioni della Direzione investigativa antimafia, ma solo da un provvedimento giurisdizionale; la misura di prevenzione, peraltro, non era stata applicata per il reato associativo. Il dispositivo annulla la sentenza ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Implicazioni pratiche
La sentenza rafforza il presidio della verità nel diritto di cronaca giudiziaria: attribuire a una persona la qualità di mafioso richiede un aggancio a un provvedimento giurisdizionale, non a fonti investigative o parlamentari, che hanno natura diversa. Decisivo è il fattore temporale: se un’assoluzione è già intervenuta prima dell’articolo, il giornalista non può ignorarla invocando la fotografia della notizia “al momento dei fatti”. Sul piano processuale, l’assoluzione penale definitiva non chiude la partita: l’annullamento ai soli effetti civili riapre davanti al giudice civile la valutazione della responsabilità risarcitoria del cronista.
Provvedimento integrale: scarica il PDF