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Equa riparazione per durata del fallimento: il termine di sei anni è vincolante e non soggetto a valutazione discrezionale del giudice (ord. 31806/2025)

Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 19 novembre 2025 (dep. 5 dicembre 2025), n. 31806 (Pres. Carrato, Rel. Pirari) – R.G. 5516/2024

I fatti

Una creditrice, ammessa al passivo di una procedura fallimentare per euro 2.642,77 con decreto del 13/10/2015, chiede alla Corte d’appello di Napoli, ai sensi della legge 89/2001 (c.d. legge Pinto), l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura. Il consigliere designato rigetta il ricorso; l’opposizione proposta dalla creditrice viene a sua volta rigettata dalla Corte d’appello, che stima la durata ragionevole della procedura fallimentare in sette anni e, calcolando il periodo dal 13/10/2015 (ammissione al passivo) al 10/12/2022 (data di certificazione della pendenza), esclude che il termine fosse maturato.

Il ricorso

Unico motivo: violazione dell’art. 6 § 1 CEDU e dell’art. 2, comma 2-bis, legge 89/2001, per aver la Corte d’appello stimato la durata ragionevole in sette anni anziché nei sei anni fissati per le procedure concorsuali dalla norma, come introdotta dal d.l. 83/2012 (conv. legge 134/2012) — termine che, ad avviso della ricorrente, è “tipizzato” dal legislatore e non soggetto a valutazione discrezionale del giudice.

La decisione

La Cassazione accoglie il motivo. L’art. 2, comma 2-bis, della legge 89/2001 (introdotto dal d.l. 83/2012) stabilisce che si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si conclude in sei anni; tale misura, per giurisprudenza ormai consolidata, è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminata dal legislatore. Il residuo margine di apprezzamento giudiziale, previsto dal comma 2 dello stesso articolo (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice), non serve a rimettere in discussione la misura del termine, ma solo a individuare, all’interno del periodo eccedente, quale parte della durata sia effettivamente “irragionevole” e imputabile allo Stato.

Nel caso di specie il termine di sei anni risultava ampiamente superato: il dies a quo va individuato nella data della domanda di ammissione al passivo (16/4/2015), che instaura il rapporto processuale ai sensi dell’art. 94 l.fall., mentre il dies ad quem coincide con la data di proposizione della domanda di equa riparazione (10/3/2023) — per un totale di quasi otto anni. La Corte d’appello, avendo applicato un termine di sette anni senza fornire alcuna specifica motivazione sulla complessità del processo presupposto, ha violato il principio di diritto.

A seguito della novella dell’art. 2 della legge 89/2001, con l’introduzione del comma 2-bis che considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si conclude in sei anni, la misura di questo termine è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminata dal legislatore; la fissazione dei parametri di durata ragionevole non esclude, però, che il giudice possa valutare gli elementi del comma 2 — dandone conto in motivazione — per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato.

L’esito

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per i creditori che attendono da anni la chiusura di una procedura fallimentare, la pronuncia offre un parametro certo: superati i sei anni dalla domanda di ammissione al passivo, il diritto all’indennizzo per irragionevole durata sorge in via automatica, senza che il giudice possa allungare discrezionalmente il termine invocando la complessità del caso — quella valutazione serve solo a quantificare l’indennizzo dovuto per il periodo eccedente, non a negarne il diritto.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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