Danni da fauna selvatica: la legittimazione passiva è esclusiva della Regione, anche se la gestione è delegata alla Provincia (Cass. 12019/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 12019/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (R.G.N. 8525/2025) — adunanza camerale dell’11 marzo 2026, Presidente Franco De Stefano, Relatore Salvatore Saija.

Il principio di diritto

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte— per delega o in base a poteri propri— da altri enti; la Regione può rivalersi, anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Il fatto

Un motociclista, che di notte su una strada extraurbana aveva investito un capriolo attraversatogli improvvisamente, riportando gravi lesioni, agiva contro la Provincia di Macerata e la Regione Marche per il risarcimento. Il Tribunale rigettava, inquadrando la responsabilità nell’art. 2043 cod. civ.; la Corte d’appello di Ancona riformava, sussumendo il caso nell’art. 2052 cod. civ., individuando nella Regione il soggetto responsabile e riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato del 50% ex art. 1227 cod. civ. La Regione ricorreva per cassazione (quattro motivi); il danneggiato con ricorso incidentale (due motivi).

La motivazione

Legittimazione passiva esclusiva della Regione (secondo motivo del ricorso principale)— infondato. In continuità con Cass. n. 7969 del 2020, la legittimazione passiva per i danni da fauna selvatica ex art. 2052 cod. civ. spetta in via esclusiva alla Regione, titolare della competenza normativa e delle funzioni amministrative sul patrimonio faunistico, anche quando la gestione sia in concreto delegata ad altri enti (come la Provincia); la Regione può, semmai, rivalersi su tali enti, anche con chiamata in causa nello stesso giudizio.

Criterio di imputazione e onere della prova (primo motivo)— in parte inammissibile, in parte infondato. Alla fauna selvatica si applica la responsabilità oggettiva ex art. 2052 cod. civ. Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026), nel sinistro stradale con animale il danneggiato deve allegare e provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente— comportamento dell’animale e condotta di guida, nella loro reciproca correlazione— mentre spetta alla pubblica amministrazione, per andare esente, provare il caso fortuito (il comportamento dell’animale come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile). Il concorso di colpa del danneggiato (qui 50% ex art. 1227 cod. civ.) non discende da un automatico concorso di presunzioni tra gli artt. 2052 e 2054 cod. civ., ma da una effettiva valutazione del contributo causale, rimessa al giudice di merito e non ridiscutibile in cassazione se non per vizio di motivazione.

Manleva assicurativa (terzo motivo)— infondato. La Regione non subentra nella polizza stipulata dalla sola Provincia: quel contratto copriva i rischi propri della Provincia, tra cui non rientrano i danni a terzi da fauna selvatica facenti capo alla Regione ex art. 2052 cod. civ. (res inter alios acta). Irrilevanti, perché la responsabilità è oggettiva e non aquiliana, le attività di gestione della fauna svolte dall’ente. Infondato anche il quarto motivo sulle spese (liquidazione nello scaglione corretto).

Ricorso incidentale del danneggiato (sul concorso di colpa e sulle spese)— inammissibile e infondato: sollecita un riesame di merito e non rispetta l’autosufficienza.

Esito: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Chi subisce danni da fauna selvatica deve citare la Regione: è l’unico ente passivamente legittimato ex art. 2052 cod. civ., anche se la gestione degli animali è stata delegata alla Provincia o ad altri enti (che la Regione potrà chiamare in causa per rivalersi). La responsabilità è oggettiva, quindi non conta la diligenza gestionale dell’ente, ma il danneggiato deve provare con rigore la dinamica del sinistro, mettendo in correlazione il comportamento dell’animale e la propria condotta di guida: una guida imprudente può ridurre (concorso ex art. 1227 cod. civ.) o azzerare il risarcimento. Alla Regione spetta la prova del caso fortuito. Attenzione, infine, alle coperture assicurative: la Regione non eredita automaticamente le polizze stipulate dalla Provincia prima del trasferimento di funzioni.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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