Omessa impugnazione degli atti attuativi e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 3995 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di payback dei dispositivi medici, l’atto generale di certificazione del superamento del tetto di spesa, ancorché potenzialmente lesivo, non esaurisce la vicenda procedimentale: il privato ha l’onere di impugnare anche i successivi provvedimenti attuativi che attualizzano e rendono concreta ed effettiva la lesione della sua sfera giuridica. L’omessa impugnazione di tali atti, una volta decorsi i termini di decadenza, ne determina la stabilizzazione, con conseguente carenza di qualsivoglia effetto utile in capo al ricorrente in caso di accoglimento del ricorso avverso l’atto generale. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il decreto impugnato individuava lo scostamento complessivo per ciascuna regione e la somma da recuperare, demandando a successive linee guida la definizione delle modalità procedurali per il ripiano a carico delle aziende fornitrici. La società deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento del provvedimento previa sospensione cautelare, che veniva accolta con ordinanza del TAR.

In data 6 ottobre 2022 il Ministero adottava le linee guida e le modalità procedurali per l’attuazione del ripiano, disciplinando in dettaglio i criteri di calcolo del fatturato di ciascuna azienda e le procedure per la determinazione degli importi dovuti. Sulla base di tali atti, la Regione Toscana adottava i provvedimenti di determinazione del debito della ricorrente e la correlata richiesta di pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva impugnato né il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, né i successivi provvedimenti regionali di determinazione del debito e di richiesta di pagamento. Tale omissione è stata ritenuta decisiva, in quanto gli atti non impugnati individuavano in modo specifico le modalità di calcolo dello sforamento delle singole imprese e risultavano pertanto certamente lesivi per la sfera giuridica della società, attualizzando e rendendo concreta l’astratta lesività dell’atto generale.

Il Tribunale ha precisato che, a prescindere dall’autonoma lesività del d.m. 6 luglio 2022, il privato ha l’onere di impugnare anche i successivi provvedimenti attuativi che rendono effettiva la lesione della propria sfera giuridica. L’omessa impugnazione di tali atti ne ha determinato la stabilizzazione, con conseguente carenza di qualsivoglia effetto utile in capo alla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso avverso l’atto generale.

La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, attesa la complessità e peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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