Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in rito (TAR Sicilia n. 1480 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente, preclude al giudice amministrativo il potere di decidere nel merito la controversia, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può sindacare la scelta processuale della parte, essendo la carenza di interesse sopravvenuta rilevante di per sé. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune lo informava dell’esecuzione di un sopralluogo per verificare l’ottemperanza a un’ordinanza di demolizione dell’11/05/2017, atto che, secondo la prospettazione, non gli sarebbe mai stato notificato e sarebbe rimasto sconosciuto. Contestualmente ha proposto domanda ai sensi dell’art. 116, comma secondo, cod. proc. amm., lamentando il silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale presentata per ottenere copia del provvedimento di demolizione e della documentazione correlata.

Il Comune di Scicli si è costituito in giudizio. Dopo rinvii e verifiche sulla produzione documentale, la Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso con ordinanza n. 563/2026, non impugnata. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha rappresentato di aver scelto di adeguarsi al ripristino dei luoghi, presentando idonea pratica edilizia, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale. Il ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione, avendo medio tempore attivato le procedure per il ripristino dei luoghi. Questa dichiarazione è stata valutata come fatto idoneo a definire il giudizio sul piano rito.

La regola applicata è quella dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Tribunale osserva che, in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse, al giudice è precluso il potere di decidere la controversia. La definizione in rito non è dunque una scelta discrezionale, ma il corollario del principio dispositivo che governa il processo amministrativo.

La Sezione richiama a sostegno della propria conclusione due precedenti: Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e C.G.A. 8 aprile 2024, n. 281. Tali arresti confermano che la dichiarazione della parte vincola il giudice alla declaratoria di improcedibilità, senza spazio per un esame nel merito dei motivi.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti costituite. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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