Revoca permesso lungo periodo e pericolosità sociale concreta (TAR Toscana n. 727 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Essa presuppone un giudizio di pericolosità sociale in concreto, basato su motivazione articolata che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, così escludendo ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne. La revoca è tuttavia legittima quando l’Amministrazione abbia valutato in concreto la pericolosità, soppesando gli interessi personali dell’interessato e ritenendoli non prevalenti rispetto agli elementi ostativi valorizzati.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal 2017, ha ricevuto nel dicembre 2021 la notifica del decreto con cui il Questore di Lucca aveva revocato il titolo. L’Amministrazione ha valorizzato precedenti condanne per cessione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, plurimi pregiudizi di polizia, un’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 e l’assenza di redditi dichiarati.

Il ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca è stato respinto con decreto del 19 aprile 2022. Lo straniero ha quindi impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per mancata ponderazione degli interessi personali, familiari e lavorativi e per il preteso carattere automatico del giudizio di pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa di riferimento. L’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 prevede la revoca del permesso di lungo periodo quando manchino le condizioni di rilascio; il comma 4 stabilisce che il titolo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precisando che il questore deve tenere conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Su questa base il TAR richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui diniego e revoca non possono essere adottati per il solo fatto delle condanne penali, richiedendosi un giudizio di pericolosità e una motivazione articolata su più elementi (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo), come affermato da Cons. Stato, III, n. 6479 del 2024 e Cons. Stato, III, n. 4574 del 2024.

Specularmente, il Collegio richiama il principio opposto: non è illegittima la revoca quando l’Amministrazione abbia chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento della pericolosità, non limitandosi a evocare la condanna, ma esprimendo una valutazione in concreto basata sulla valenza sintomatica delle condotte (Cons. Stato, III, n. 9209 del 2024; Cons. Stato, III, n. 4606 del 2024).

Nel caso esaminato, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia svolto una puntuale istruttoria e motivato esaurientemente. La decisione non si fonda sul mero rinvio alle condanne, ma su una valutazione di pericolosità in concreto, già confermata in sede cautelare. Gli aspetti personali, familiari e sociali e la durata del soggiorno sono stati presi in considerazione, sia pure sinteticamente, e ritenuti non irragionevolmente recessivi rispetto alla gravità degli elementi ostativi.

Il Collegio esclude infine il contrasto con l’art. 8 CEDU e con la Corte cost. n. 88 del 2023. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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