Giurisdizione TSAP sulle opere di collettamento e depurazione delle acque reflue (TAR Lombardia n. 63 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulle controversie aventi ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non adottati da autorità istituzionalmente preposte alla loro cura, quando tali atti incidano in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Ai fini del riparto, il discrimine va individuato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque. Rientrano in tale giurisdizione gli atti di approvazione del progetto di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, che prevede una diversa localizzazione dell’impianto, un diverso tracciato della condotta idraulica e il recapito finale delle acque depurate in un diverso bacino demaniale. La valutazione dell’incidenza ambientale assume connotazione meramente strumentale rispetto al profilo assorbente della gestione delle acque pubbliche.

Il Fatto

Il giudizio attiene al procedimento di realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue di numerosi comuni della sponda bresciana del Lago di Garda. L’iniziale soluzione progettuale approvata nel 2021 prevedeva due nuovi depuratori, nei Comuni di Gavardo e Montichiari; tale soluzione è stata successivamente dichiarata superata in favore di un impianto unico nel Comune di Lonato, per il quale è in corso la predisposizione del PFTE.

Il Comune ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti del 2021 afferenti alla soluzione “Gavardo-Montichiari”, con ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del TSAP, l’inammissibilità per carenza di interesse e, in subordine, l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamata la giurisprudenza della Corte regolatrice, il Tribunale osserva che l’art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933 devolve al giudice specializzato ogni controversia su atti che incidano in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche.

Il discrimine, secondo il consolidato orientamento del giudice amministrativo, va individuato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque pubbliche, a prescindere dall’autorità che lo ha adottato. La giurisdizione del TSAP ha portata ampia, in ragione della competenza tecnica dell’organo e dell’esigenza che la materia sia trattata da un solo giudice.

Nel caso concreto, gli atti impugnati hanno ad oggetto la realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione totalmente diverso da quello attuale: diversa localizzazione dell’impianto, diverso tracciato della condotta e recapito finale delle acque depurate non più nel Lago di Garda, ma nel Fiume Chiese. Ne consegue una incidenza immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, disciplinandone il decorso, gli utilizzi e la destinazione finale.

Il Collegio qualifica le acque reflue trattate negli impianti di depurazione come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, richiamando la nozione di servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994. La finalità perseguita è quella di sostituire un’opera idraulica esistente con una nuova opera più funzionale, impostata secondo un diverso disegno tecnico.

Dovendosi dare rilevanza allo scopo più che ai mezzi, il potere esercitato ha per oggetto essenzialmente la regimazione delle acque mediante l’attività di convogliamento e depurazione. La valutazione dell’incidenza ambientale resta profilo strumentale e non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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