La class action pubblica non tutela interessi di mero fatto (TAR Emilia-Romagna n. 1 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione collettiva di cui all’art. 1, d.lgs. n. 198/2009 è esperibile solo nelle ipotesi tassativamente previste: violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, violazione di termini o mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori, violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità di regolazione. Tali violazioni devono essere specifiche e non possono desumersi da enunciazioni di principio o obiettivi programmatici. Non è configurabile un interesse legittimo alla copertura del servizio di trasporto pubblico locale su tutto il territorio comunale: la scelta dei percorsi è atto ampiamente discrezionale e la tutela non è riconosciuta a interessi di mero fatto. La finalità ripristinatoria dell’azione va intesa in senso ampio, ma il giudice amministrativo non può esercitare una penetrante ingerenza nell’organizzazione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Un gruppo di cittadini residenti nella zona collinare di Monte Donato alta, a Bologna, ha agito ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 198/2009 nei confronti del Comune di Bologna, della Città Metropolitana, di SRM e del gestore Tper, lamentando la mancata copertura del servizio di trasporto pubblico locale, con la fermata più vicina della linea n. 51 distante 2 km. Dopo una diffida ex art. 3, d.lgs. n. 198/2009, il Comune aveva ribadito l’impossibilità di potenziare il servizio per ragioni di sicurezza stradale. I ricorrenti chiedevano il prolungamento della linea esistente, deducendo la violazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità e il contrasto con gli atti di pianificazione della mobilità, tra cui il PUMS e la Carta dei servizi di Tper.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 73 c.p.a., ritenendo rituale il deposito nel termine di trenta giorni. Ha poi esaminato le eccezioni di legittimazione passiva, accogliendo quelle di Tper e della Città Metropolitana di Bologna, prive di poteri decisionali sulla progettazione dei percorsi urbani, e rigettando quella di SRM, società in house che esercita funzioni pubblicistiche, pur nella forma del diritto privato.

Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei presupposti tipici dell’azione. La scelta dei percorsi del trasporto pubblico è connotata da ampia discrezionalità e non può riconoscersi tutela a interessi di mero fatto consistenti nel potenziamento del servizio, considerata l’interferenza con rilevanti interessi pubblici quali la sicurezza stradale e l’equilibrio finanziario. La lesione di interessi diffusi, per essere tutelata, deve essere riconducibile alla posizione sostanziale di interesse legittimo, non a mere aspettative.

La Corte ha escluso la violazione di obblighi specifici contenuti nelle carte dei servizi o di standard qualitativi, rilevando che le clausole invocate, come l’obiettivo di una copertura capillare del territorio, costituiscono enunciazioni di principio prive di cogenza. Analogamente, le norme della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998 e i Piani per la mobilità sostenibile sono disposizioni programmatiche, senza precisi standard qualitativi. L’azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generale avverso forme di inefficienza, ma richiede criteri di qualità chiaramente stabiliti.

Il TAR ha infine precisato che l’eventuale ampliamento del percorso di una linea urbana comporta l’ingerenza in un potere discrezionale, sia sotto il profilo della ponderazione degli interessi economici sia sotto quello tecnico, profilo non sindacabile nell’ambito della giurisdizione esclusiva, non essendo la class action devoluta alla giurisdizione di merito. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *