Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in ottemperanza (TAR Campania n. 50 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, prima della spedizione della causa in decisione, sopravvenga una situazione di fatto o di diritto che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta. La sospensione dell’efficacia esecutiva del giudicato amministrativo, disposta dal giudice dell’appello, fa venir meno l’utilità della decisione sull’ottemperanza e preclude ogni valutazione di merito. In base al principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice non può decidere nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un locale per il quale il Comune aveva rilasciato, nel 2021, un permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d’uso a Bar-Tabacchi. Il titolo edilizio era stato impugnato da una controinteressata davanti al TAR, che rigettava il gravame con sentenza n. 223/2022; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7485/2024, accoglieva l’appello. Il Comune revocava quindi il permesso e il SUAP ordinava la sospensione immediata dell’attività esercitata nel locale.
Nel 2024 il ricorrente presentava una nuova istanza ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, come novellato dal d.l. n. 69/2024 (cd. Salva Casa). Il Comune, nel 2025, notificava il diniego nonostante il parere favorevole della Soprintendenza. Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n. 1097 del 12 giugno 2025, annullando i provvedimenti impugnati. Il Comune proponeva appello e, con nota depositata il 5 gennaio 2026, il ricorrente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Consiglio di Stato sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza n. 1097/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La prima ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; la seconda opera quando il sopravvenuto difetto di interesse deriva da una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra amministrazione e amministrato.
Il giudice richiama il principio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove l’attrice, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Su questa base il Collegio applica l’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La dichiarazione di improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova, idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice.
Nel caso concreto rileva la nota depositata il 5 gennaio 2026, con cui la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per effetto della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 1097/2025, disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 29 dicembre 2025. Al cospetto di tale dichiarazione, che preclude la decisione nel merito, il Collegio dichiara il gravame improcedibile.
La natura processuale della decisione consente di compensare integralmente le spese tra le parti.
Nota della Redazione
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