Sostituzione edilizia e s.l.p.: il diniego non impone la sospensione cautelare in assenza di periculum (TAR Lombardia n. 514 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di diniego di permesso di costruire deve essere respinta quando la controversia involga questioni tecniche complesse, come la contestazione sul calcolo della superficie lorda di pavimento esistente, il cui vaglio non si concilia con la sommarietà propria della fase cautelare. La concessione della misura cautelare, oltre al fumus boni juris, richiede la sussistenza del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. L’assenza del periculum è di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva negato il rilascio del permesso di costruire richiesto per un intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 40-bis della L.R. Lombardia n. 12/2005, volto alla realizzazione di un edificio residenziale di cinque piani fuori terra con piano interrato, destinato a cantine e box. Il diniego si fondava sulla contestazione del calcolo della s.l.p. (superficie lorda di pavimento) esistente sull’area interessata dall’intervento.
La ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, chiedeva al Tribunale amministrativo l’annullamento del provvedimento e, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Si costituiva in giudizio il Comune, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare nella camera di consiglio del 6 maggio 2026, ha ritenuto di respingerla sulla base di una duplice valutazione. In primo luogo, il Collegio ha osservato che la res controversa involge questioni — inter alia, la contestazione sul calcolo della s.l.p. esistente — il cui vaglio mal si concilia con la sommarietà propria della fase cautelare. Tali questioni, di natura tecnica e ricognitiva, richiedono un approfondimento istruttorio e cognitivo che è proprio del giudizio di merito e non della delibazione sommaria tipica dell’incidente cautelare.
Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha rilevato che non sussiste il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Il diniego di permesso di costruire, infatti, non determina l’alterazione dello stato dei luoghi né la compromissione della situazione giuridica del ricorrente, il quale rimane nella titolarità del diritto e può coltivare la propria pretesa nella sede di merito. L’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l’obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la valutazione e, ove ne ricorrano i presupposti, di rilasciare il titolo abilitativo.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo assorbente il rilievo circa l’insussistenza del periculum in mora, e ha compensato tra le parti le spese della presente fase. L’ordinanza è stata contestualmente dichiarata esecutiva e demandata alla Segreteria per la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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