Sopravvenuta carenza d’interesse e servizio universitario privato non statale (TAR Emilia-Romagna n. 1533 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la parte, pur ritualmente avvisata e specificamente sollecitata, non dimostra la persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito, anche desumendo dal comportamento processuale argomenti di prova ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. Nel merito, il servizio prestato presso università private non è equiparabile a quello svolto presso amministrazioni statali ai fini della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di istituto del personale ATA, secondo le tabelle allegate al d.m. n. 50/2021.
Il Fatto
La ricorrente, aspirante all’inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo di assistente amministrativo, aveva ottenuto un punteggio di 17.85, comprensivo di 3.75 punti per titoli di servizio. A seguito di controlli, l’amministrazione scolastica aveva disposto la rettifica del punteggio, azzerando i punti per i servizi dichiarati, in quanto prestati presso università private telematiche e non alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali o patronati. La rettifica aveva comportato la conseguenziale cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo violazione del d.m. n. 50/2021, difetto di motivazione, violazione dell’affidamento e della normativa sulle lavoratrici madri. La domanda cautelare veniva respinta e, dopo la fase cautelare, la ricorrente non depositava ulteriori atti né compariva alle udienze pubbliche, pur essendo stata avvisata della verifica sulla persistenza dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la causa era stata iscritta nel ruolo “aggiunto” esplorativo per verificare la persistenza di un interesse attuale alla decisione. Non essendo pervenuto alcun atto dalla parte ricorrente, il giudice ha desunto dall’art. 84, comma 4, c.p.a. e dall’art. 64, comma 4, c.p.a. argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse, ravvisandola nella mancata comparizione e nella mancata produzione di memorie.
La natura degli atti impugnati, destinati a effetti temporanei o a essere superati dalle successive vicende amministrative, il giudicato cautelare sfavorevole e l’assenza di domanda risarcitoria hanno ulteriormente confermato tale conclusione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile.
Nel merito, il Tribunale ha confermato la non equiparabilità del servizio prestato presso università private a quello reso presso amministrazioni statali, ai fini della valutazione nelle graduatorie di cui al d.m. n. 50/2021, rigettando la tesi della natura di organismo di diritto pubblico degli atenei privati. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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