Occupazione scolastica: responsabilità disciplinare del promotore anche per condotte non direttamente commesse (TAR Emilia-Romagna n. 1531 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari scolastiche, la dichiarata assunzione del ruolo di promotore e garante di un’occupazione dell’istituto rende lo studente disciplinarmente responsabile per l’iniziativa nel suo complesso, senza che occorra la prova specifica e puntuale dei singoli fatti verificatisi durante la protesta. L’occupazione della scuola costituisce di per sé un atto illecito di prevaricazione delle altrui libertà, che impedisce de facto il diritto allo studio degli altri studenti e l’esercizio della funzione docente, e non può pertanto qualificarsi come libera espressione di opinioni ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 249 del 1998. La sanzione disciplinare è legittima quando risulti proporzionata alla gravità dell’infrazione, valutata in una prospettiva globale e d’assieme della vicenda.

Il Fatto

I genitori di uno studente hanno impugnato la sanzione disciplinare di cinque giorni di attività sociali o culturali irrogata dal Dirigente Scolastico in relazione all’occupazione dell’istituto avvenuta a partire dal 24 gennaio 2022. Lo studente, insieme ad altri due compagni, si era dichiarato promotore dell’iniziativa, assumendo formalmente la responsabilità politica e disciplinare degli eventi con una nota consegnata alla dirigente. La contestazione disciplinare elencava numerosi episodi occorsi durante l’occupazione. Avverso la sanzione, confermata dall’Organo di Garanzia, i genitori hanno proposto ricorso anche all’Organo di Garanzia Regionale, che lo ha respinto. Entrambi i provvedimenti negativi sono stati impugnati con due distinti ricorsi, di cui è stata disposta la riunione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti, escludendo in primo luogo la violazione dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 249 del 1998 sulla responsabilità disciplinare personale. Pur ammettendo in via ipotetica che taluni dei singoli fatti non fossero adeguatamente provati, il Tribunale ha ravvisato un elemento dirimente nella condotta pacifica e incontestata dello studente, che si era dichiarato promotore e garante dell’occupazione, mantenendo tale ruolo anche nei giorni successivi attraverso l’interlocuzione con la dirigenza. Tale condotta è risultata di per sé idonea a sorreggere la sanzione, rendendo superflua la verifica dei singoli episodi richiesta dall’art. 4, comma 9-ter, del medesimo d.P.R.

Il Tribunale ha quindi chiarito che l’occupazione della scuola non può configurare una modalità lecita di esercizio della libertà di espressione tutelata dall’art. 4, comma 4, dello Statuto delle studentesse e degli studenti. L’iniziativa costituisce oggettivamente un impedimento unilaterale del diritto allo studio degli altri studenti e del diritto-dovere dei docenti di svolgere la propria funzione formativa, rappresentando una illecita occupazione di un bene comune e un’interruzione del pubblico servizio scolastico. Tale natura illecita non viene meno per l’esistenza di analoghe prassi diffuse negli ultimi anni.

Quanto alla proporzionalità, la sanzione di cinque giorni di attività sociali o culturali è stata ritenuta congrua rispetto alla gravità dei fatti, avendo il Tribunale escluso la violazione dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 249 del 1998, che disciplina il più grave allontanamento dalle lezioni. Il Collegio ha infine stigmatizzato come mera irregolarità formale, priva di lesione della sfera giuridica del ricorrente, la mancata indicazione del termine di conclusione del procedimento nella comunicazione informativa. I ricorsi sono stati pertanto respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *