Silenzio-inadempimento del Comune e obbligo di nuova destinazione urbanistica (TAR Abruzzo n. 444 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento, passato in cosa giudicata, della delibera che dettava la disciplina generale delle zone a vincolo espropriativo decaduto impone al Comune di provvedere in modo espresso sulla destinazione urbanistica dei fondi rimasti privi di disciplina. Il mero avvio del procedimento di rinormazione urbanistica, comunicato dopo la presentazione della diffida, non soddisfa l’obbligo di provvedere e configura atto soprassessorio, perché elude il contenuto dell’istanza del privato e non conclude il procedimento nei termini di legge. Persistendo l’inadempimento, il ricorso avverso il silenzio è fondato e va accolto, con ordine all’ente di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro un termine assegnato e con previsione della nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un unico lotto di terreni in L’Aquila, ricadente in zona già assoggettata a vincolo espropriativo decaduto per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968. Con delibera consiliare del 2015 l’ente aveva approvato la disciplina generale per le zone a vincolo decaduto, ma quella delibera è stata annullata con pronuncia di questo TAR, passata in cosa giudicata.

Con diffida notificata il 29 luglio 2023 la società ha chiesto al Comune di definire la destinazione urbanistica dei fondi, attribuendo le destinazioni già previste dalla delibera annullata. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente ha agito per la declaratoria del silenzio-inadempimento, chiedendo la fissazione di un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita resistendo.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce la vicenda urbanistica dell’area: la destinazione a zona PEEP, a viabilità e parcheggi e a servizi pubblici comportava un vincolo espropriativo, decaduto per decorso del termine quinquennale. Per effetto di quella decadenza l’area è divenuta priva di destinazione urbanistica, e l’annullamento della delibera del 2015 ha reso necessario un nuovo intervento dell’ente.

L’annullamento della delibera, si legge, impone al Comune di assegnare una nuova destinazione urbanistica ai terreni. In sede istruttoria, con ordinanza collegiale, il Tribunale aveva rilevato che l’ente affermava di aver avviato il procedimento di rinormazione, ma agli atti risultava depositata una nota concernente altro procedimento; è stato quindi chiesto di produrre la nota relativa alla ricorrente.

Il Comune ha poi depositato la nota con cui ha avviato il procedimento di rinormazione, comunicando il termine di conclusione e il nominativo del responsabile. Il collegio esclude che tale comunicazione renda il ricorso improcedibile: l’istanza formulata con la diffida è rimasta priva di riscontro e il documento è stato adottato a circa diciassette mesi dalla diffida.

Da ciò la qualificazione della nota come atto soprassessorio, che ricorre quando l’attività amministrativa appare solo formalmente espressione di potere ma sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere, mediante richieste istruttorie inutilmente dilatorie, provvedimenti che svuotano il contenuto dell’istanza o sospensioni dell’iter non previste dalla legge. La nota non è dunque idonea a rendere improcedibile il ricorso, che va accolto.

Il Tribunale ordina al Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta, con compenso a carico dell’ente. Segue la condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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