Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata solo su istanza di parte (TAR Lazio n. 13817 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale quando la parte ricorrente dichiari espressamente, in corso di causa, di non avere più interesse alla decisione, anche perché risultata vincitrice di altra selezione. La dichiarazione di parte, depositata ritualmente, elide l’interesse alla definizione del merito e impone al Collegio di pronunciare l’improcedibilità, senza necessità di esaminare le censure proposte. La compensazione delle speseprocessuali è giustificata dalla natura della definizione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale di esclusione del 12 gennaio 2023 e la relativa scheda di valutazione, con i quali l’Amministrazione lo aveva dichiarato non idoneo alla “prova 2 – valutazione della resistenza” nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale, indetto con Decreto Dipartimentale n. 34 del 21/02/2022. L’atto era stato adottato all’esito della prova fisica selettiva.
Costituitosi il Ministero dell’Interno, la causa era avviata alla trattazione nel merito. In prossimità dell’udienza pubblica, il difensore del ricorrente depositava una dichiarazione con la quale rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, anche in ragione della vittoria del candidato in altra procedura concorsuale.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 12 maggio 2026, con la quale il difensore aveva rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Il TAR ha ritenuto che tale manifestazione di volontà, espressa in modo inequivoco, determinasse l’elisione dell’interesse alla definizione del merito del giudizio.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle censure sollevate avverso il provvedimento di esclusione. La pronuncia si fonda, pertanto, su una circostanza sopravvenuta e non sulla fondatezza o meno delle doglianze originariamente proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi legati alla particolare natura della definizione del processo. La sentenza, infine, è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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