Revoca nulla osta lavoro subordinato valutazione inserimento socio-lavorativo straniero (TAR Campania n. 4938 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’effettivo inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi intercorrenti e alla permanenza di legami con il Paese d’origine. Grava sull’Autorità l’onere di considerare che il decorso del tempo, in presenza di un proprio contegno inerte, non è imputabile al ricorrente, con la conseguente illegittimità del provvedimento di revoca che non proceda a tale valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva nell’agosto 2022 un nulla osta al lavoro dalla Prefettura, facendo ingresso regolare nel territorio nazionale. A causa della prolungata inerzia dell’Amministrazione nel convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno, lo straniero iniziava l’attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro istante nell’ottobre 2023. Successivamente, cessato tale rapporto, il ricorrente rinveniva una nuova occasione lavorativa. Solo in un momento successivo la Prefettura emanava il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sulla incapienza reddituale del primigenio datore di lavoro.
Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Campania, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla mancata valorizzazione dell’attività lavorativa iniziata in pendenza del procedimento e al considerevole lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la revoca.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come il ricorrente avesse fatto ingresso in Italia optimo iure in forza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura. La circostanza che l’Amministrazione avesse serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte, non provvedendo mai a convocare le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno, assume rilievo decisivo: il decorso di tale periodo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze da esso derivanti.
Il Collegio ha precisato che, ai fini dell’emanazione di un provvedimento di revoca del nulla osta, l’Autorità deve procedere alla valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero. Tale valutazione deve avere riguardo all’effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento, considerando la durata del soggiorno in Italia, i legami di natura familiare, i rapporti lavorativi intercorrenti e la permanenza di legami con il Paese d’origine.
Nel caso di specie, la prova dell’effettivo rapporto di lavoro ab initio intercorrente con il datore di lavoro istante risultava comprovata documentalmente, così come il successivo rinvenimento di una nuova occasione lavorativa, circostanza che vale ad avvalorare positivamente l’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nel tessuto nazionale. L’Amministrazione, non procedendo a tale valutazione, ha irragionevolmente allocato in capo al ricorrente l’alea del decorso del tempo, rendendo illegittimo il provvedimento di revoca.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e annullato la gravata determinazione, compensando le spese di lite in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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