Porto d’armi, uso occasionale di stupefacenti e giudizio di inaffidabilità (TAR Calabria n. 439 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale. L’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità ai sensi dell’art. 1, n. 5, del d.m. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998, integrando di per sé una condotta intrinsecamente pericolosa a prescindere dall’assenza di uno stato conclamato di tossicodipendenza. Il provvedimento di diniego non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma cautelare, e non esige una motivazione particolare, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti idonei a escludere che la valutazione dell’Amministrazione sia irrazionale o arbitraria. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ab externo ai profili di illogicità, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare dal 30 agosto 2016 della licenza di porto di fucile per uso caccia. Con provvedimento notificato il 24 giugno 2023, la Questura della Provincia di Cosenza ha rigettato la sua domanda di rinnovo del titolo. L’istante ha presentato osservazioni, ma l’Amministrazione ha confermato il preannunciato diniego, ritenendo dirimente, ai fini del giudizio di inaffidabilità, la contestazione dell’illecito amministrativo in materia di stupefacenti.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per gravi carenze istruttorie e l’illogicità, valorizzando l’unicità della segnalazione e la mancanza di un’assunzione abituale. L’Amministrazione si è costituita ribadendo la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso, muovendo dall’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia. La detenzione di armi è ipotesi eccezionale: la richiesta può essere soddisfatta solo se non sussiste alcun pericolo di abuso, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il diniego può quindi fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, con possibile rilievo di fatti isolati ma significativi.

La licenza può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna, quando la condotta dell’istante non offra la presumibile certezza della completa affidabilità. L’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, desumendone la non completa affidabilità. Il provvedimento, privo di intento sanzionatorio, ha natura cautelare, a tutela dell’incolumità dei consociati.

Sul piano del sindacato giurisdizionale, la valutazione di affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile se non ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico o irragionevole. Il giudice non si sostituisce all’Autorità nel valutare se la situazione giustifichi la misura cautelativa, ma verifica soltanto che la valutazione non sia ictu oculi errata, viziata da travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.

Nel caso concreto il Collegio non ravvisa i lamentati profili di illogicità. Il diniego si fonda sulla contestazione per uso di stupefacenti (in specie eroina), cui ha fatto seguito anche il ritiro della patente. Richiamato l’art. 1, n. 5, del d.m. del Ministero della Sanità 28 aprile 1998, l’assunzione anche occasionale di stupefacenti costituisce causa di non idoneità. L’assunzione di sostanze comunemente classificate come “pesanti” integra di per sé una condotta intrinsecamente pericolosa, a prescindere da ulteriori circostanze di contorno o dall’assenza di uno stato conclamato di tossicodipendenza. Le peculiarità del procedimento e il tipo di discrezionalità esercitata giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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