Acque meteoriche in canali pubblici spettano al Tribunale superiore delle acque pubbliche (TAR Campania n. 1014 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Le acque meteoriche che confluiscono in corsi d’acqua pubblici rientrano nella categoria delle acque pubbliche, sicché la controversia relativa a un’ordinanza sindacale che impone il ripristino della funzionalità idraulica di canali e vasche di un sistema scolante pubblico va ricondotta a quella giurisdizione. Le alterazioni di fatto dello stato dei luoghi, gli abusi e l’incuria nella manutenzione non modificano la natura pubblica del sistema idraulico e delle acque che in esso si raccolgono.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune, a seguito di un evento alluvionale verificatosi il 19 settembre 2025, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha ingiunto alla Regione, in qualità di ente proprietario del canale immissario e della vasca di via Crocillo, di provvedere al ripristino della funzionalità idraulica e delle condizioni di sicurezza, nonché di trasmettere certificazione attestante l’eliminazione del pericolo.

La Regione ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo il difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza, la propria estraneità alla gestione del sistema di scolo e, in subordine, la competenza del Consorzio di bonifica. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione. Il Collegio ha sottoposto alle parti, con ordinanza collegiale, la questione della spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo o al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 143 r.d. n. 1775/1933, che devolve al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado, i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche.

Richiamando il Tribunale superiore delle acque pubbliche, 4 novembre 2024, n. 73, il TAR osserva che le acque pubbliche ricomprendono tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dall’uso, incluse quelle raccolte in invasi o cisterne, e che anche le acque meteoriche, se confluiscono in corsi d’acqua pubblici, rientrano in tale categoria.

Nel caso concreto la fattispecie è integrata, poiché la stessa Regione descrive il sistema scolante comunale come una rete di canali artificiali, di origine bonificatoria, che convoglia le portate verso l’area di bonifica. La Regione pretenderebbe di negare il carattere pubblico di quel sistema sostenendone la trasformazione di fatto in rete fognaria, per effetto di manomissioni e tombamenti.

Tale conclusione non è condivisa. Le modifiche dello stato dei luoghi che ostacolano il deflusso delle acque e determinano il rischio di esondazioni non modificano la natura pubblica del sistema idraulico e delle acque raccolte. L’incuria nella gestione, la tolleranza di abusi e le trasformazioni impeditive del regolare funzionamento impongono anzi alle amministrazioni responsabili di adottare le misure necessarie a prevenire nuovi eventi alluvionali. Il provvedimento impugnato dispone opere idrauliche su un sistema di canali pubblici, la cui asserita trasformazione di fatto non ne muta la natura. Il riferimento è alla TAR Lombardia, Milano, sez. I, 16 novembre 2018, n. 1074.

La controversia è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima al Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale può essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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