La perdita del grado in un corpo militare richiede la previa contestazione degli addebiti (TAR Abruzzo n. 45 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare, l’Amministrazione è tenuta, prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio, a formulare la previa contestazione degli addebiti nei confronti dell’interessato. Tale adempimento costituisce presupposto indefettibile per consentire al soggetto di interloquire con l’Amministrazione, in ossequio al basilare principio del contraddittorio procedimentale. La violazione di tale garanzia inficia la legittimità del provvedimento finale, indipendentemente dalla natura e dalla gravità della sanzione irrogata.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al corpo militare dell’Acismom, ha impugnato gli atti del 10 novembre 2025 del Ministero della Difesa e dell’11 novembre 2025 dell’Acismom, recanti la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli del corpo. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo che l’Amministrazione aveva proceduto all’adozione delle sanzioni senza aver preventivamente contestato gli addebiti e senza aver consentito l’esercizio del diritto di difesa. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, mentre l’Acismom non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, ritenendo prevalente il fumus boni iuris alla luce della denunciata omissione procedimentale. Il Collegio ha osservato che, prima dell’emissione di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio, l’Amministrazione è tenuta a formulare la previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire all’interessato di interloquire e di articolare le proprie difese.
Tale garanzia è espressione del più ampio principio del contraddittorio procedimentale, il quale impone che il destinatario di un provvedimento limitativo della propria sfera giuridica possa essere messo in condizione di far valere le proprie ragioni prima della definizione del procedimento. La mancata attivazione di tale fase, pertanto, integra un vizio procedimentale idoneo a inficiare l’efficacia degli atti impugnati.
Il Collegio ha, conseguentemente, disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, ritenendo sussistente anche il requisito del periculum in mora, insito nella natura e negli effetti del provvedimento impugnato, che incide sulla posizione di status dell’interessato. La trattazione di merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 25 marzo 2027, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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