Accoglimento ricorso contro revoca nulla osta lavoro subordinato: illegittima l’inerzia amministrativa (TAR Campania n. 4939 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, dopo aver rilasciato un nulla osta per motivi di lavoro subordinato, rimane inerte per un lungo periodo senza provvedere alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non può poi legittimamente revocare il nulla osta addossando al cittadino l’alea delle sopravvenienze temporali. La revoca è illegittima per difetto di istruttoria e per la violazione del principio di leale collaborazione, laddove l’Amministrazione abbia omesso di comunicare l’avvio del procedimento e non abbia offerto al destinatario la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver ottenuto dalla Prefettura un nulla osta per motivi di lavoro subordinato e aver fatto ingresso nel territorio nazionale, si vedeva costretto a fronteggiare una prolungata inerzia dell’Amministrazione, che non lo convocava per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel frattempo, il ricorrente iniziava a lavorare alle dipendenze di un’altra società. Solo successivamente l’Amministrazione convocava le parti, riscontrava carenze documentali e adottava il provvedimento di revoca, contro il quale il ricorrente proponeva ricorso al TAR, sollevando numerosi motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali e al difetto di istruttoria. La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorrente era entrato in Italia optimo iure, sulla base di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura, e che l’Amministrazione aveva mantenuto un contegno inerte per un ampio spatium temporis, non provvedendo tempestivamente alla convocazione delle parti.
Il Collegio ha evidenziato che il decorso del tempo, quale ne fosse la ragione, non era imputabile al ricorrente, il quale non poteva essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze derivanti da tale ritardo. Di contro, l’Autorità, tenuto conto dell’inerzia serbata per diversi mesi, aveva irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente, violando il principio di leale cooperazione e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva documentato l’esistenza di una nuova occasione lavorativa, antecedente all’emanazione del provvedimento di revoca, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a una nuova convocazione per la verifica della sussistenza dei requisiti per la stipulazione del contratto di soggiorno. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancata valorizzazione della documentazione già presente nel fascicolo hanno inficiato la legittimità dell’atto impugnato.
In accoglimento del ricorso, la sentenza ha disposto l’annullamento della gravata determinazione, con compensazione delle spese di lite. Il Collegio non ha rinvenuto ragioni per discostarsi dalle statuizioni interinali già adottate in sede cautelare, confermando la fondatezza delle doglianze esaminate congiuntamente.
Nota della Redazione
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