Cittadinanza per matrimonio: la condanna resta ostativa finché non interviene la riabilitazione, non basta l’estinzione del reato per decorso del termine (Cass. civ. n. 27928/2025)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 27928/2025 (ud. 07/10/2025, dep. 20/10/2025; R.G.N. 21458/2024) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Laura Tricomi. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
«In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l’effetto preclusivo dell’acquisto della cittadinanza, che l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un “effetto penale” della condanna e cessa a seguito della concessione della riabilitazione cui la parte può accedere ai sensi dell’art. 178 c.p., non essendo sufficiente il solo positivo decorso del tempo ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p. a seguito della sospensione condizionale della pena».
Il fatto
Una cittadina straniera, coniugata con cittadino italiano e madre di due figli italiani, chiedeva il riconoscimento della cittadinanza ex art. 5 l. n. 91/1992. Il Prefetto respingeva l’istanza ravvisando la causa ostativa dell’art. 6, comma 1, lett. b): due condanne irrevocabili per delitti non colposi puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, entrambe a pena condizionalmente sospesa. Il giudice dell’esecuzione aveva peraltro dichiarato estinti i reati, non avendo la condannata commesso altri reati nel termine di legge.
Tribunale e Corte d’appello di Roma respingevano la domanda: la lettera dell’art. 6, comma 3, limita alla sola riabilitazione la cessazione dell’effetto preclusivo, escludendo la sospensione condizionale e le altre cause estintive del reato. La richiedente ricorreva per cassazione, invocando una lettura costituzionalmente orientata che equiparasse l’estinzione del reato ex art. 167 c.p. alla riabilitazione.
La motivazione
La Corte muove dalla natura della fattispecie: nell’acquisto della cittadinanza per matrimonio il richiedente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, fondato su requisiti di rilevanza oggettiva e non valutativo-discrezionale, salva l’eventuale sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (Cass. Sez. U. n. 29297/2021; Cass. Sez. U. n. 25398/2024). Le preclusioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) integrano “effetti penali della condanna”: conseguenze sfavorevoli che derivano ipso iure dalla sentenza di condanna.
Coerente con il sistema è allora l’art. 6, comma 3, che fa cessare l’effetto preclusivo solo con la riabilitazione, la quale ex art. 178 c.p. «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna». La giurisprudenza penale ne ha affermato l’efficacia generale e residuale rispetto alle altre cause di estinzione del reato o della pena (Cass. pen. n. 3845/2000) e la non sovrapponibilità con la sospensione condizionale (Cass. pen. n. 24084/2009; Cass. pen. n. 8134/2010), differenza ribadita anche dal Consiglio di Stato (n. 386/2017; n. 320/2022): la sospensione condizionale si fonda su una prognosi formulata al momento della condanna e l’estinzione del reato opera ope legis col decorso del termine ex art. 167 c.p., mentre la riabilitazione richiede una pronuncia del Tribunale di sorveglianza su prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179 c.p.). La buona condotta è irrilevante in mancanza del provvedimento di riabilitazione, al quale soltanto fa riferimento la legge sulla cittadinanza (Cass. n. 20399/2014).
Esclusa ogni integrazione analogica in bonam partem — non c’è lacuna da colmare — la Corte respinge anche la sollecitazione a un’interpretazione costituzionalmente orientata: il dettato normativo è chiaro e univoco e la preclusione ha natura relativa, non assoluta, potendo l’interessata conseguire la riabilitazione, quid pluris che il legislatore, nella sua discrezionalità, ben può richiedere. Inammissibile il secondo motivo sull’omesso esame del percorso di reinserimento: la Corte d’appello lo ha esaminato, ritenendolo non decisivo. Il ricorso è rigettato, con oscuramento delle generalità ex art. 52 d.lgs. 196/2003 e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Implicazioni pratiche
Per chi assiste richiedenti la cittadinanza iure matrimonii con precedenti penali, la sentenza chiude la strada alle equiparazioni: né la sospensione condizionale, né l’estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, né il percorso di integrazione rimuovono la causa ostativa dell’art. 6, comma 1, lett. b). L’unico strumento è l’istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, da attivare non appena maturi il termine ex art. 179 c.p.: solo dopo la sua concessione l’istanza di cittadinanza potrà essere utilmente proposta o riproposta.
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