Inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 192 c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 5514 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale, deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, si censuri l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. I limiti all’ammissibilità delle doglianze concernenti la motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, che consente di dolersi solo dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. È, inoltre, non consentito il motivo che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, non essendo tale inosservanza prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e potendo costituire soltanto fondamento di una questione di legittimità costituzionale. In presenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che un soggetto fosse alla guida di un veicolo, grava sul medesimo, senza inversione dell’onere della prova, l’onere di allegare circostanze concrete e plausibili che portino a ritenere che non lo fosse.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, concedendo il beneficio della non menzione. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il travisamento della prova in relazione alla circostanza che fosse lui alla guida del veicolo al momento del fatto. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata. Con memoria depositata, il ricorrente deduceva altresì la violazione dell’art. 610, comma 5, cod. proc. pen., per la genericità dell’avviso di fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente osservato che i motivi di ricorso si risolvono in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella accolta dai giudici di merito, prefigurando una rivalutazione delle fonti di prova estranea al sindacato di legittimità, poiché non individuano specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020, Filardo, secondo cui la violazione di una norma processuale ha rilevanza solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Pertanto, è inammissibile il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare la valutazione delle prove, poiché l’ambito della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. non può essere dilatato utilizzando la violazione di legge di cui alla lett. c), evitando di gravare la Corte di legittimità di un onere non selettivo di accesso agli atti.
La Corte ha altresì escluso la fondatezza della doglianza relativa alla violazione dell’art. 610, comma 5, cod. proc. pen., rilevando che l’avviso comunicato al difensore presentava i requisiti richiesti dalla norma e che, in ogni caso, un’eventuale inosservanza non sarebbe processualmente sanzionata. Ha inoltre ribadito che non è consentito dedurre con il ricorso per cassazione la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, potendo tale inosservanza costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta.
Nel merito, la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata logica e congrua, avendo i giudici di merito dato conto degli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità: le testimonianze degli operanti, il rinvenimento dell’imputato riverso al suolo accanto allo scooter con lievi ammaccature, il tasso alcolemico accertato in 2,53 g/l e la mancata allegazione di circostanze concrete a sostegno della versione alternativa riguardante i presunti accompagnatori. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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