Minaccia: la serietà va valutata nel contesto, non sulla sola espressione (Cass. pen. Sez. V n. 10868 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della serietà e dell’effettività della minaccia, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 612 cod. pen., non può esaurirsi nell’analisi letterale dell’espressione proferita, ma impone l’esame del contesto, dei toni e della cornice in cui essa si colloca. L’espressione, pur priva in sé di connotazione univocamente minacciosa, può assumere significato intimidatorio se valutata nel momento e nelle modalità della sua pronuncia, indipendentemente dal fatto che il destinatario si sia sentito concretamente intimidito. Il giudice d’appello che ribalta una sentenza assolutoria è tenuto a offrire una motivazione rafforzata, argomentando sulla plausibilità del diverso apprezzamento come unica ricostruzione al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in funzione di giudice d’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, riformava agli effetti civili la pronuncia di primo grado che aveva mandato assolto l’imputato dal delitto di minaccia in danno della persona offesa. L’imputazione contestava di avere rivolto alla persona offesa l’espressione “giovanotto, ricordati che non fai paura a nessuno e stai attento a quello che fai”. Il giudice d’appello, su impugnazione della parte civile, riteneva sussistente il fatto e condannava l’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per difetto di serietà ed effettività della minaccia, in ragione della conflittualità tra le parti connessa alla revoca di un condono, e lamentando il difetto di credibilità della persona offesa e dei testimoni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato pacifico che l’imputato ebbe effettivamente a pronunciare le parole contestate. Il nodo giuridico non è dunque l’accertamento del fatto, ma la qualificazione della condotta come minaccia, che richiede la verifica della serietà e dell’effettività del male prospettato.
Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui un’espressione come “comunque non finisce qui”, priva in sé di connotazione univocamente minacciosa, può integrare il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. se valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento (Sez. V n. 9392 del 2019). Parimenti, la gravità della minaccia va accertata considerando tutte le modalità della condotta e il tenore delle espressioni verbali, per verificare se e in quale grado esse abbiano ingenerato timore o turbamento (Sez. V n. 43380 del 2008).
La sentenza impugnata, invece, si limita a un’analisi letterale dell’espressione che, decontestualizzata, rende la motivazione manifestamente illogica. Manca l’approfondimento sulla ragione di contesto che aveva determinato l’espressione, tanto più necessario in occasione del ribaltamento della sentenza di primo grado, dove spetta al giudice d’appello una motivazione rafforzata. La Corte sottolinea che il solo dato testuale non basta, potendo l'”attenzione” riferirsi a iniziative legali, richiamando sul punto Sez. V n. 51246 del 2014, che esclude la minaccia per la comunicazione di una legittima azione giudiziaria.
Determinante è il principio delle Sezioni Unite n. 14800 del 2017: la presunzione d’innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche. In caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, il giudice d’appello deve argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unica ricostruzione al di là di ogni ragionevole dubbio. Tale argomentazione rafforzata non risulta offerta.
La Corte rileva inoltre l’inammissibilità della memoria depositata personalmente dalla parte civile, essendo sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se la parte è avvocato cassazionista, dovendosi escludere l’autodifesa tecnica (Sez. II n. 2724 del 2012). Rispetto al residuo tema della responsabilità civile, la sentenza è annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ex art. 622 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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