Cartelle notificate per posta: basta l’avviso di ricevimento, il disconoscimento generico delle copie non salva il contribuente (Cass. civ. n. 28162/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28162/2025 (ad. cam. 01/07/2025, riconv. 09/10/2025, dep. 23/10/2025; R.G.N. 6390/2022) — Presidente Lucio Napolitano, Relatore Federico Lume

Il principio di diritto

Nella notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ex art. 1335 c.c. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto: chi deduce che il plico non conteneva alcun atto, o ne conteneva uno diverso, è onerato della relativa dimostrazione. Se l’agente della riscossione produce copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che ne contesti la conformità all’originale ex art. 2719 c.c. deve specificare le ragioni della difformità: un generico disconoscimento è insufficiente, e non è necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.

Il fatto

Una s.r.l. impugnava davanti alla CTP di Campobasso venti cartelle di pagamento per tributi degli anni 2007-2013, in contraddittorio con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, le Camere di Commercio di Chieti e Campobasso e il Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso quanto a dieci cartelle; la CTR del Molise (sent. n. 370/2021) accoglieva l’appello incidentale delle agenzie fiscali e rigettava quello principale della società: il disconoscimento delle copie delle relate era del tutto generico, la notifica diretta ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 non richiedeva il deposito della copia della cartella, e la doglianza di prescrizione doveva ritenersi rinunciata perché non sviluppata nell’atto di appello. La società ricorreva in cassazione con quattro motivi.

La motivazione

In via preliminare la Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere per due cartelle: una annullata ex art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021 (stralcio automatico al 31 ottobre 2021 dei debiti fino a 5.000 euro, con reddito 2019 fino a 30.000 euro), l’altra per intervenuto pagamento del coobbligato, sulla base delle conclusioni conformi delle parti (Cass. S.U. 13969/2004; Cass. 909/2006; Cass. 27598/2013).

Il primo motivo è inammissibile per mescolanza di mezzi eterogenei (violazione di legge, omesso esame, omessa pronuncia) non scomponibili (Cass. 3397/2024, 36881/2021, 18021/2016); in ogni caso, la consegna del plico risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere ex art. 1335 c.c. la conoscenza dell’atto, con onere della prova contraria sul destinatario (Cass. 6251/2025, 964/2025, 30787/2019, 33653/2018). Il secondo motivo (omessa pronuncia sulla mancanza di firma su un avviso di ricevimento) è infondato: la motivazione della CTR copriva tutte le doglianze del primo motivo di appello. Il terzo motivo, sulla prescrizione quinquennale di interessi, sanzioni, diritti camerali e contributi consortili, è inammissibile perché non censura la prima ed effettiva ratio decidendi — la rinuncia alla questione per mancato sviluppo nell’atto di appello — e quando la decisione si fonda su più rationes autonome, ciascuna sufficiente, il ricorso che non le investa tutte è inammissibile (Cass. S.U. 16602/2005; Cass. 4293/2016, 16314/2019, 13880/2020). Il quarto motivo è infondato: il disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. esige l’indicazione specifica delle ragioni di difformità delle copie (Cass. 8604/2025, 2117/2011, 1324/2022, 23902/2017, 24323/2018), e per la notifica ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 basta la produzione della relata o dell’avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella. Ricorso rigettato nel resto, spese per 4.300 euro; niente raddoppio del contributo unificato, vista la parziale cessazione della materia del contendere.

Implicazioni pratiche

Per chi difende il contribuente, l’ordinanza segnala tre trappole processuali ricorrenti. Primo: contro la notifica diretta a mezzo posta delle cartelle non basta negare in blocco la conformità delle fotocopie — servono contestazioni puntuali, relata per relata, delle specifiche difformità; e chi sostiene che la busta contenesse altro deve provarlo. Secondo: ogni motivo d’appello va sviluppato nel corpo dell’atto, non solo enunciato nell’intestazione, altrimenti la questione si considera rinunciata e la ratio non censurata rende inammissibile il ricorso per cassazione. Terzo: i motivi di ricorso vanno tenuti distinti per paradigma (n. 3, 4 o 5 dell’art. 360 c.p.c.), perché la mescolanza inestricabile conduce all’inammissibilità. Sul versante sostanziale, resta utile la verifica dello stralcio automatico ex d.l. 41/2021 per i debiti fino a 5.000 euro: qui ha definito la lite su una cartella senza spese aggiuntive.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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