Processo tributario: se il primo grado è anteriore al 4 gennaio 2024, i nuovi documenti restano ammissibili in appello (Cassazione Tributaria 20131/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 20131 del 16 giugno 2026 (R.G.N. 21302/2025) — Presidente Gian Paolo Macagno, Relatore Francesco Balato

Il principio di diritto

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui il ricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4 gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; in tali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio.

Il fatto

Una società impugnava un’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione dei relativi crediti. Il giudice di primo grado — adito con ricorso depositato il 9 marzo 2023 — accoglieva il ricorso, rilevando che l’agente della riscossione non aveva provato la notifica di alcune cartelle.

In appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava la documentazione attestante la notifica delle cartelle; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia la riteneva però inammissibile ai sensi dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 nel testo novellato dal d.lgs. n. 220/2023, e rigettava il gravame. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso.

La motivazione

Il motivo è fondato. Il giudizio di primo grado era stato introdotto il 9 marzo 2023, in epoca antecedente all’entrata in vigore — fissata al 4 gennaio 2024 — della riforma recata dal d.lgs. n. 220/2023. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, nella parte in cui prevedeva l’immediata applicazione delle modifiche all’art. 58 anche ai giudizi di appello a decorrere dall’entrata in vigore della novella, anziché limitarne l’operatività ai soli giudizi il cui primo grado fosse instaurato successivamente a tale data, per lesione del principio di affidamento e della prevedibilità delle regole processuali.

Ne consegue che, nei giudizi il cui primo grado sia stato introdotto prima del 4 gennaio 2024, continua ad applicarsi il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva una piena libertà di produzione documentale in appello, anche di documenti preesistenti, senza richiedere la prova della non imputabilità dell’omesso deposito nel grado precedente (orientamento già recepito da Cass. n. 10065/2026 e n. 13861/2026). Nel processo tributario, per il principio di specialità (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992), non opera la preclusione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.; e la produzione dei documenti sulla notifica delle cartelle non introduce fatti nuovi, ma prova un fatto già controverso, senza violare il divieto di domande ed eccezioni nuove ex art. 57. La declaratoria di inammissibilità integra un error in procedendo: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Implicazioni pratiche

Nei giudizi tributari con ricorso di primo grado depositato prima del 4 gennaio 2024, entrambe le parti — ente impositore e contribuente — possono ancora produrre nuovi documenti in appello, anche preesistenti, senza dover giustificare il mancato deposito in primo grado: il regime preclusivo del d.lgs. n. 220/2023 non opera retroattivamente. Per la riscossione, ciò consente di sanare in appello la prova della notifica delle cartelle contestata dal contribuente. Il criterio discriminante è la data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non quella dell’appello: un dato che conviene verificare subito nella gestione del contenzioso pendente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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