Il DASPO prescinde dall’accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio (TAR Campania n. 4452 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, può essere legittimamente adottato anche nei confronti di chi risulti semplicemente denunciato per i reati ivi elencati, senza che occorra una sentenza di condanna, anche non definitiva. L’autorità di pubblica sicurezza valuta autonomamente i fatti rispetto all’accertamento penale, nel quale operano criteri di giudizio diversi, fondati sul convincimento oltre ogni ragionevole dubbio. Ne consegue che la mancata condanna, o il rigetto della richiesta di decreto penale da parte del giudice per l’indagine preliminare, non è dirimente, ove la condotta, pur lieve, sia comunque sintomatica di una specifica pericolosità sociale ai fini della prevenzione dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di eventi sportivi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Questore di Napoli aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. D.A.Spo.) per la durata di un anno. Il provvedimento traeva origine dal rinvenimento, nel corso di una perquisizione veicolare, di un teaser nascosto nell’auto, per il cui possesso l’interessato era stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Era stata, inoltre, contestata l’assidua frequentazione degli impianti sportivi da parte del ricorrente, che aveva presentato osservazioni, evidenziando la propria incensuratezza e il rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla pretesa non pericolosità della condotta e sulla mancata considerazione delle osservazioni difensive, ritenendoli infondati. La decisione si fonda sul richiamo all’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, nel testo applicabile ratione temporis, che include tra i presupposti della misura anche la semplice denuncia per i reati ivi specificamente indicati, tra cui rientra quello contestato, senza richiedere l’accertamento di una condotta violenta in occasione dell’evento sportivo.

Il Collegio ha evidenziato che il D.A.Spo. si atteggia a misura di prevenzione e che il filo conduttore dei presupposti normativi è la sintomaticità della condotta rispetto al pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha precisato come la circostanza che il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di decreto penale non sia dirimente, posto che la motivazione di tale provvedimento evidenziava comunque l’esistenza di elementi indiziari, ritenuti solo non sufficienti a sostenere una condanna senza il contraddittorio dibattimentale.

Il Giudice ha, quindi, richiamato il principio per cui la valutazione dell’autorità amministrativa è autonoma rispetto a quella del giudice penale, in cui opera il criterio della prova oltre ogni ragionevole dubbio. La diversità dei criteri di giudizio comporta che un fatto, pur lieve ai fini della condanna, possa essere comunque ritenuto sintomatico di una pericolosità tale da giustificare la misura preventiva. Nel caso di specie, il possesso abusivo di un teaser occultato in auto e la frequentazione degli stadi hanno integrato, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti a supportare la valutazione di pericolosità operata dalla Questura.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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