Carta docente al docente precario: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3865 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti da una sentenza passata in giudicato, concernente la carta del docente, è fondata quando è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non deduca di aver adempiuto. In caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta del docente per un importo annuo di 500,00 euro per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per una somma complessiva di 2.000,00 euro. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando che, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa relativa alla spettanza degli importi era supportata dalla documentazione versata in atti e l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dedotto di aver adempiuto.

Il TAR ha, pertanto, dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, e ha nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Al commissario è stato riconosciuto il diritto di agire, su istanza del creditore, entro i successivi 60 giorni, senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.

Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro, distratte in favore del difensore della parte ricorrente, richiamando il principio di soccombenza e la natura seriale della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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