La costituzione di un nuovo difensore non equivale all’istanza di fissazione dell’udienza e non interrompe la perenzione (TAR Lombardia n. 3945 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 71, comma 1, c.p.a. deve essere presentata entro il termine annuale dalla costituzione in giudizio. Detto adempimento è atto necessario per evitare la perenzione e non ha equipollenti in nessun altro atto di procedura. La mera costituzione di un nuovo difensore, anche successiva alla revoca del mandato al legale originario, non equivale all’istanza di fissazione e non interrompe il decorso del termine perentorio di cui all’art. 81 c.p.a.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dal datore di lavoro in suo favore. Il ricorso risultava depositato in data 17 febbraio 2025. Nel termine annuale dal deposito non veniva presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione. Il Presidente della Sezione, con decreto del 27 aprile 2026, dichiarava la perenzione del giudizio ai sensi dell’art. 81 c.p.a.
Avverso tale decreto la parte ricorrente proponeva opposizione, evidenziando di aver depositato, in data 8 ottobre 2025, la costituzione di un nuovo difensore, circostanza che avrebbe dimostrato l’interesse a coltivare il giudizio. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere all’opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto ricostruito la vicenda processuale, rilevando che la costituzione del nuovo difensore si era aggiunta al patrocinio del legale originario, a seguito della revoca, in data 22 settembre 2025, del mandato a un legale non costituito. Tale circostanza, ad avviso della parte opponente, avrebbe dimostrato l’interesse a proseguire il giudizio.
Il Collegio ha tuttavia escluso che la costituzione di un ulteriore difensore possa avere rilievo ai fini dell’interruzione del termine di perenzione. La presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il primo anno di pendenza del ricorso costituisce atto necessario per evitare la perenzione, in base al combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a. Tale adempimento, secondo la giurisprudenza richiamata, non ha equipollenti in nessun altro atto di procedura (cfr. CGARS, 17 giugno 2022 n. 709; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2020 n. 2411; Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2016 n. 4176).
La motivazione si fonda, in particolare, sull’espressa formulazione dell’art. 81, comma 1, c.p.a., secondo cui il termine di perenzione “non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1”. Da tale disposizione il Tribunale ha tratto un argomento letterale decisivo: il legislatore ha individuato nell’istanza di fissazione dell’udienza l’unico atto idoneo a sospendere il decorso del termine, con la conseguenza che il termine continua a decorrere in assenza di tale istanza, pur in presenza di atti diversi.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, tenuto conto della limitata attività difensiva della parte resistente ai sensi dell’art. 85, comma 5, c.p.a.
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Nota della Redazione
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