Obbligo di concludere il procedimento di riesame del nulla osta al lavoro (TAR Campania n. 4454 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento amministrativo, l’inerzia serbata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) su un’istanza di riesame di un provvedimento di revoca di un nulla osta al lavoro subordinato integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza di riesame attenga a una nuova vicenda procedimentale, estranea al thema decidendum di un precedente giudizio, dovendo l’Amministrazione valutare la sopravvenienza di fatti nuovi, quali la cessazione dell’attività del datore di lavoro. In materia di patrocinio a spese dello Stato per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la certificazione dell’autorità consolare di cui all’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021, qualora il richiedente dichiari l’impossibilità di produrla.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia con un regolare visto per lavoro subordinato. Il datore di lavoro non aveva provveduto all’assunzione, sicché l’interessato aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A seguito dell’inerzia dello S.U.I., il ricorrente aveva proposto un primo ricorso, definito con sentenza di improcedibilità, essendo stata disposta la convocazione delle parti. Il procedimento si era concluso con la revoca del nulla osta, avverso la quale il ricorrente aveva proposto un secondo ricorso, respinto in sede cautelare. L’interessato aveva quindi presentato un’istanza di riesame della revoca, deducendo la cessazione dell’attività del datore di lavoro. Rimasta l’Amministrazione inerte, il ricorrente aveva agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato fondato il ricorso, richiamando una propria precedente pronuncia su una fattispecie identica. Ha precisato che l’istanza di riesame presentata dal ricorrente, ancorché relativa a una vicenda procedimentale nuova ed estranea al thema decidendum di un precedente giudizio, imponeva all’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso. L’inerzia serbata dalla Prefettura di Napoli – S.U.I. sull’istanza del 28 febbraio 2025 integra pertanto la fattispecie del silenzio-inadempimento.

Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti richiesti dalla legge: quello reddituale, risultando il reddito dichiarato dal ricorrente ampiamente inferiore al limite previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, e quello di merito, non risultando la pretesa manifestamente infondata.

In relazione all’onere documentale di cui all’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, che richiede la certificazione dell’autorità consolare, il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente al cittadino extracomunitario di produrre una dichiarazione sostitutiva in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di non possedere redditi all’estero e aveva richiesto all’ambasciata dello Stato di cittadinanza la conferma di quanto attestato, sicché l’autodichiarazione è stata ritenuta sufficiente, in assenza di elementi contrari, per ritenere integrato il requisito reddituale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato alla Prefettura di concludere il procedimento entro sessanta giorni. Ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando il compenso del difensore ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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