Atto non vincolante ANAC e carenza di interesse inammissibilità impugnazione (TAR Lazio n. 9020 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di vigilanza adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 sono privi di contenuti precettivi nei confronti dei soggetti vigilati, avendo natura di parere non vincolante. La lesività di tali atti non va valutata in astratto ma in concreto, verificando la produzione di effetti conformativi immediati nella sfera giuridica dei destinatari. Un atto che si limiti a fornire un criterio interpretativo, accompagnato da un invito a valutare iniziative pro futuro, senza recare statuizioni costitutive, non è immediatamente impugnabile per carenza di interesse. L’impugnazione è ammessa solo laddove il contenuto dell’atto sia fatto proprio dal soggetto vigilato nella sua determinazione provvedimentale.
Il Fatto
Il Consorzio COCIV, quale General Contractor per i lavori della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Genova, impugnava la deliberazione ANAC n. 555 del 2022, adottata nell’esercizio dell’attività di vigilanza. L’Autorità aveva espresso il proprio orientamento sulle modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti da imprese consorziate e/o controllate, in relazione all’obbligo di affidare a terzi mediante gara il 60% dei lavori, formulando raccomandazioni alla stazione appaltante e al contraente generale.
La questione traeva origine da un’operazione societaria complessa, relativa all’acquisizione di una società esecutrice di lavori da parte di un soggetto consorziato del contraente generale. Secondo l’ANAC, tale acquisizione avrebbe fatto venir meno il requisito di terzietà dell’impresa esecutrice, con conseguente impossibilità di contabilizzare i relativi lavori ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di messa a gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo la deliberazione impugnata priva di natura lesiva. Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti di vigilanza dell’ANAC non hanno valore di accertamento para-giurisdizionale né effetto vincolante, non trovandosi l’Autorità in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle stazioni appaltanti.
Pur conoscendo l’indirizzo del Consiglio di Stato che ammette l’impugnabilità di tali atti quando producono un vulnus diretto ed immediato, il Collegio ha verificato in concreto l’effetto della deliberazione gravata, escludendo che essa contenga statuizioni costitutive. La deliberazione non dispone l’annullamento di alcun provvedimento della stazione appaltante né incide sui contratti in essere, limitandosi a suggerire soluzioni di contabilizzazione rimesse alla libera determinazione delle parti.
La stessa ANAC, nella parte motiva, aveva espressamente riconosciuto che resta nell’autonomia della committente valutare con il General Contractor le soluzioni più opportune, senza conteggiare i lavori oggetto di contestazione. L’atto si configura pertanto come mera rappresentazione di un giudizio, accompagnato da un invito alla adozione di soluzioni pro futuro, senza immediata conseguenza negativa giuridicamente apprezzabile.
Il Collegio ha precisato che l’impugnabilità di tali atti è ammessa solo quando il loro contenuto sia fatto proprio dal soggetto vigilato nella sua determinazione provvedimentale, configurandosi in tal caso la lesività in via derivata. Nel caso di specie, mancando tale recepimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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