Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3126 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Accertati il passaggio in giudicato del titolo e la notifica in forma esecutiva, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’adempimento entro un termine congruo. In caso di ulteriore inerzia, va nominato fin d’ora il commissario ad acta e va disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con cui l’Amministrazione era stata condannata a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di importo nominale pari a euro 500 annui, per le cinque annualità già maturate.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione, essa non è stata però eseguita, nonostante il decorso del termine dilatorio. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. La sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, senza che residui alcun margine di discrezionalità sull’an.

Su questa base, il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.

Conseguentemente, il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico destinato alla formazione professionale. Il termine è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

È inoltre disposta la condanna alla penalità di mora ex art. 114 c.p.a., quantificata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e va corrisposta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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