Dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di partecipazione al concorso per collaboratore scolastico (TAR Lazio n. 12784 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il bando di concorso per titoli per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, tramite il proprio difensore, rappresenti espressamente di non avere più interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione dell’interesse alla coltivazione del giudizio, che deve perdurare fino al momento della decisione. In caso di pronuncia in rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratrice scolastica, ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 24 aprile 2023, con il quale è stato indetto il concorso per titoli per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali per l’area B del personale ATA per l’anno scolastico 2023/2024, e la nota ministeriale di indizione, nella parte in cui non prevedevano l’equiparazione tra il servizio prestato presso istituti scolastici statali e quello svolto presso istituti parificati paritari. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria del diritto di partecipare al concorso con la valutazione integrale del servizio prestato nella scuola paritaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, con memoria depositata in data 5 maggio 2026, il difensore della ricorrente aveva rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse della propria assistita alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, espressa dalla parte processuale, ha determinato la cessazione dell’interesse alla coltivazione del giudizio, condizione necessaria per la prosecuzione del processo amministrativo. La Sopravvenuta carenza di interesse costituisce, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., una causa di improcedibilità del ricorso che il giudice deve dichiarare quando l’interesse alla decisione venga meno in corso di causa, come nel caso di specie. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione di compensare le spese di lite è stata motivata in ragione della definizione del gravame con pronuncia di rito, che non consente di valutare la fondatezza delle rispettive pretese e giustifica la compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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