Occupazione senza titolo di alloggio ERP: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 7697 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da chi si oppone a un provvedimento della pubblica amministrazione di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’ordine di rilascio costituisce atto imposto dalla legge, non espressione di potere discrezionale dell’amministrazione, sicché la cognizione verte su un diritto soggettivo e non su un interesse legittimo. Tale principio vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti, dei quali il giudice ordinario può eventualmente disporre la disapplicazione. È irrilevante il titolo opposto dall’occupante, quale successione, subentro o sanatoria, contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto con cui l’Ater del Comune di Roma ordinava il rilascio immediato dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato, libero e vuoto da cose e persone. A fondamento del ricorso deduceva la carenza di motivazione e il difetto dei presupposti, sostenendo di avere i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio, ivi inclusa la condizione di handicap, e invocando il diritto all’abitazione. Si costituiva l’amministrazione resistente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione espresso nella sentenza 20 luglio 2021, n. 20761. In base a tale principio, la controversia introdotta da chi si oppone al rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché viene contestato il diritto di agire esecutivamente dell’amministrazione e l’ordine di rilascio si configura come atto imposto dalla legge.
La Sezione ha precisato che il medesimo orientamento è stato condiviso dal Consiglio di Stato e dalla stessa giurisprudenza del Tribunale, citando numerosi precedenti conformi. Ha inoltre escluso che la vicenda possa collocarsi nell’alveo del procedimento amministrativo di assegnazione, cui l’occupante abbia partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo all’utile collocazione in graduatoria.
Il Tribunale ha ritenuto indifferente il titolo opposto in ricorso dall’occupante, sia esso successione, subentro per vincolo di coabitazione o esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, poiché all’atto amministrativo si contrappone un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio. La cognizione della controversia spetta pertanto al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta alle condizioni e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Le spese di lite sono state compensate in ragione del carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in materia registrati in passato.
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Nota della Redazione
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