Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3129 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è tenuto a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La sentenza del giudice del lavoro ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il ricorso per ottemperanza va accolto, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Alla condanna consegue la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1787/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui per le quattro annualità già maturate.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria ed è stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha provveduto al pagamento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia, la condanna alle spese con distrazione e la penalità di mora. L’Amministrazione si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella verifica dei presupposti dell’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario. Richiama il principio per cui la sentenza azionata ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
L’Amministrazione è altresì condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Sul punto il Tribunale richiama i precedenti del TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e del TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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