Obbligo di eseguire il giudicato sul bonus docenti con commissario ad acta (TAR Lazio n. 4553 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’inerzia dell’amministrazione, non giustificata da elementi ostativi o sopravvenienze, legittima la condanna a provvedere entro un termine, con nomina fin da ora di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inadempimento, dia esecuzione al titolo. Il giudicato del giudice ordinario che accerta il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, deve essere eseguito dall’amministrazione, la quale non può sottrarsi all’obbligo di provvedere alla consegna del bonus.

Il Fatto

La ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per un importo complessivo di 1.500,00 euro, relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione a tale pronuncia. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia, intervenisse in sostituzione dell’amministrazione stessa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., ricordando che l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’attività richiesta all’amministrazione dalla pronuncia di cui si domanda l’ottemperanza non risultava essere stata svolta. Dagli atti di causa non emergevano elementi che dimostrassero l’adempimento o l’esistenza di sopravvenienze ostative. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.

Il Tribunale ha quindi ritenuto il ricorso fondato, condannando l’amministrazione a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero, preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha liquidate forfettariamente in 800,00 euro, oltre spese generali e accessori, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e richiamando i parametri del D.M. 55/2014 e i principi sulla liquidazione per fasi. Ha inoltre richiamato, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le recenti pronunce della Sezione VII del Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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