Soccorso istruttorio e raggruppamento di progettisti indicati: sanabile l’omessa data certa (TAR Campania n. 2926 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 è attivabile anche nel caso di omessa produzione del D.G.U.E. da parte di un concorrente. Il limite della data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, posto dall’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 per l’impegno a conferire mandato collettivo speciale, non si applica al raggruppamento di progettisti “indicati”, che non sono concorrenti né operatori economici, ma ausiliari del concorrente. La riammissione in gara è legittima quando il requisito di partecipazione sussiste in concreto: le carenze meramente formali non possono avere portata espulsiva. Il principio del risultato e del favor partecipationis impongono una lettura sostanzialistica del soccorso istruttorio.

Il Fatto

Una società ha impugnato l’aggiudicazione definitiva di una gara di appalto integrato indetta dalla Provincia di Caserta per il revamping di un impianto di trattamento rifiuti. La ricorrente ha contestato, con distinti motivi, l’attivazione del soccorso istruttorio a beneficio del consorzio controinteressato, la sanatoria dell’omessa produzione del D.G.U.E. dei progettisti, l’ammissione con riserva e la successiva riammissione in gara del medesimo consorzio.

Con un’ulteriore domanda, proposta ex artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota con cui la stazione appaltante, evadendo l’istanza di accesso, aveva negato l’ostensione di parte dell’offerta tecnica e disposto la sola visione di alcuni elaborati. Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, poi confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rimeditato la valutazione espressa in sede cautelare. La prima censura cade alla luce del recente indirizzo del Cons. Stato, Sez. V, n. 1438/2026, secondo cui il nuovo soccorso istruttorio è attivabile anche per l’omessa produzione del D.G.U.E. La doglianza concernente la richiesta dei D.G.U.E. dei progettisti del raggruppamento è pertanto disattesa.

Quanto all’impegno a costituire il R.T.P., la ricorrente sosteneva che il documento, privo di data certa, non fosse sanabile. La Sezione ha replicato che l’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 si riferisce ai concorrenti, cioè agli operatori economici che partecipano alla gara, e non ai raggruppamenti di progettisti “indicati”. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 13/2020, il Collegio ha qualificato il progettista indicato come professionista esterno, ausiliario del concorrente e privo della qualità di concorrente.

Ne discende che l’assenza di data certa non è ostativa alla sanabilità. Diversamente opinando si introdurrebbe una causa di esclusione inedita, contraria al principio di tassatività di cui all’art. 10 d.lgs. n. 36/2023. L’esegesi accolta è più conforme ai principi di accesso al mercato e di massima partecipazione, che impongono di scartare le interpretazioni limitative.

Il motivo relativo alla riammissione è parimenti infondato. La Provincia si è avvalsa della clausola del Disciplinare che consente di chiedere ulteriori precisazioni, sicché non vi è stata alcuna reiterazione del soccorso istruttorio. Quanto al mancato rispetto del termine breve assegnato, assume rilievo decisivo la sussistenza effettiva del requisito del geologo, già presente nell’organico dello studio indicato: la mancata indicazione del nominativo è una carenza meramente formale, non indice di carenza ab origine dei requisiti.

La Sezione ha richiamato i canoni di buona fede e leale collaborazione e la lettura sostanzialistica del soccorso istruttorio, strumento volto a tutelare la concorrenza, la massima partecipazione e la proporzionalità. Gli errori che non intaccano le garanzie sostanziali e non alterano il confronto competitivo non possono avere portata espulsiva. È invece irricevibile la domanda di accesso, per tardività rispetto al termine di dieci giorni dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile in parte qua e rigettato nel resto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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