Frazionamento del comparto e diritti edificatori: la delibera comunale deve rispettare l’accordo di programma (TAR Abruzzo n. 128 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di frazionamento dell’area attribuito al Comune, proprietario del comparto, all’esito di una sentenza che ha riconosciuto il diritto alla rilocalizzazione di un immobile, non ha natura pienamente discrezionale, dovendo essere esercitato in coerenza con la disciplina urbanistica e con le previsioni dell’accordo di programma. L’atto che ridisegna il comparto collocando il lotto destinato alla ricostruzione in posizione difforme dalle tavole grafiche dell’accordo e su aree destinate a standard urbanistici (verde e parcheggio pubblico) o occupate da muri di contenimento non garantisce l’effettività dei diritti edificatori riconosciuti e appare, ad una sommaria delibazione, illegittimo. La sospensione cautelare ai fini del riesame è strumento idoneo a consentire all’amministrazione di riadottare l’atto nel rispetto del giudicato e con la partecipazione procedimentale dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un edificio danneggiato, aveva ottenuto dal TAR Abruzzo, con sentenza n. 60/2025, l’annullamento del diniego comunale alla stipula della convenzione per la rilocalizzazione dell’immobile nel comparto 2. Il Tribunale aveva chiarito che la rilocalizzazione doveva avvenire mediante intervento diretto assistito da convenzione, senza previa approvazione di un planivolumetrico, e che il frazionamento dell’area spettava al Comune in qualità di proprietario.
A fronte della protratta inerzia dell’amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza, accolto con ordine di conclusione del procedimento. Il Comune aveva quindi adottato la delibera di Giunta n. 93/2026, con cui aveva predisposto uno schema planimetrico di suddivisione del comparto 2 e individuato il lotto. Avverso tale delibera il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento, ravvisando il fumus boni iuris sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, il potere di frazionamento del Comune, pur esistente, non può essere esercitato in modo arbitrario: esso deve conformarsi alla disciplina urbanistica e alla finalità di rendere effettivo l’esercizio dei diritti edificatori già riconosciuti in sede giurisdizionale.
Dall’altro lato, il Collegio ha rilevato una evidente violazione dell’accordo di programma sotto il profilo del posizionamento del lotto. Dalle tavole grafiche allegate all’accordo (in particolare la Tav. 4 – Planimetria generale e la Tav. 3 – Zonizzazione), il comparto 2 risulta graficizzato in posizione ortogonale rispetto a via XX Settembre. La delibera impugnata, invece, posiziona il lotto destinato alla ricostruzione dell’edificio in posizione parallela alla stessa via e, per la maggior parte della sua estensione, su area che le tavole dell’accordo destinano a verde pubblico e parcheggio pubblico, nonché su area occupata da muri di contenimento.
Tale collocazione, ad un primo esame, stravolge le previsioni dell’accordo di programma, discostandosi dalle previsioni pianificatorie che impongono l’individuazione di un lotto effettivamente idoneo. La conseguenza è che la delibera non garantisce l’effettività dei diritti edificatori riconosciuti al ricorrente, vanificando il contenuto del giudicato.
Il Tribunale ha pertanto disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato “ai fini del riesame”, affinché l’amministrazione possa riadottare la propria determinazione garantendo la partecipazione procedimentale dell’interessato. Ha inoltre disposto la conversione del ruolo da ottemperanza a ordinario, fissando l’udienza pubblica di merito, e ha compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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