Ottemperanza al giudicato e nomina anticipata del commissario ad acta (TAR Campania n. 3284 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo, quando risulti dimostrata la legittimazione passiva dell’ente e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’onere di provare l’adempimento grava sull’amministrazione resistente. È legittima la nomina anticipata del commissario ad acta, con funzione sostitutoria subordinata all’ulteriore inottemperanza, con contestuale liquidazione del relativo compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato discendente da una sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione, nelle sue articolazioni territoriali, era stato condannato al pagamento in suo favore di una somma a titolo di risarcimento del danno da mancata percezione di poste retributive, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di corrispondere l’importo maggiorato degli accessori e che, per il caso di ulteriore inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione. Le amministrazioni intimate si sono costituite opponendosi all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, articolazione centrale dell’apparato destinatario della condanna.
Sul piano dei presupposti, il Collegio ha accertato che la sentenza azionata è passata in giudicato, come da certificazione in atti, e che è decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Tale disposizione consente di azionare l’esecuzione dinanzi al giudice amministrativo decorso inutilmente il termine dilatorio, in coerenza con la regola che sottrae le somme dovute dalle pubbliche amministrazioni all’esecuzione forzata ordinaria.
Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo. Il riparto dell’onere probatorio riflette la struttura del giudizio di ottemperanza: spetta all’ente provare l’intervenuta esecuzione, non al ricorrente dimostrare la persistenza dell’inadempimento.
In accoglimento del ricorso, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dal perfezionamento della notifica, se anteriore, con pagamento della somma liquidata nel titolo, comprensiva degli accessori.
È stata poi accolta la richiesta di nomina anticipata del commissario ad acta, con il compito di provvedere al pagamento una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza. La funzione commissariale resta subordinata al persistente inadempimento e il relativo compenso è liquidato sin d’ora. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con attribuzione al difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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