Valutazione unitaria degli abusi edilizi e natura non precaria delle tettoie (TAR Campania n. 4189 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia la valutazione degli abusi presuppone una visione complessiva delle opere realizzate: non è ammissibile il frazionamento dei singoli interventi che, attraverso la loro reciproca interazione, abbiano dato luogo a un organismo edilizio suscettibile di considerazione unitaria sotto il profilo dell’impatto urbanistico. Le opere contestate con ordinanza di demolizione, realizzate in metallo e in parte in muratura, infisse al suolo, di rilevanti dimensioni, non facilmente amovibili e destinate in modo permanente alla copertura di spazi, hanno carattere stabile e funzione non precaria, e non sono riconducibili all’edilizia libera né assimilabili a pergotende o gazebi. L’ingiunzione di demolizione ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area agricola, impugnava l’ordinanza di demolizione con cui il Comune le aveva ingiunto la riduzione in pristino di alcune opere realizzate in aggiunta a manufatti già assentiti in sanatoria. I manufatti contestati consistevano in tettoie di varia conformazione, tra cui una struttura in ferro con chiusure in policarbonato destinata a pista da bocce, un gazebo su pavimento rialzato, una tettoia addossata a ufficio e servizi e due tettoie a sbalzo.
La ricorrente eccepiva la violazione dell’obbligo di avvio del procedimento, la carenza di motivazione e la riconducibilità delle opere all’edilizia libera, con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria. Respinta la tutela cautelare, la causa perveniva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di omessa attivazione del contraddittorio procedimentale. In ragione della loro natura vincolata, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione non necessitano della comunicazione di avvio ex art. 7 l. 241/1990, non essendo prevista in capo all’Amministrazione alcuna valutazione discrezionale in ordine alla conservazione del bene.
Quanto alla dedotta carenza di istruttoria e motivazione, il Tribunale ha osservato che, una volta accertata e non contestata la natura sine titulo dei manufatti e individuate analiticamente le opere da demolire, l’ordinanza non richiedeva ulteriore specifica motivazione.
Il nucleo argomentativo riguarda la qualificazione delle opere. Il Collegio ha richiamato il principio, univocamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, quando la contestazione coinvolge una pluralità di manufatti eterogenei, questi non vanno considerati separatamente ma nell’insieme unitario che contribuiscono a comporre. La prospettazione della ricorrente, che parcellizzava gli interventi contestandone partitamente la qualificazione, non è stata condivisa: gli interventi, visti nel loro complesso, mutano la destinazione originaria del fondo.
In aggiunta, le opere — realizzate in metallo e in parte in muratura, infisse al suolo, di rilevanti dimensioni e non facilmente amovibili — presentano carattere stabile e funzione non precaria. Esse non sono assimilabili a pergotende o gazebi, avendo una propria autonomia funzionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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