Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo in ottemperanza (TAR Lombardia n. 3164 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, ancorché tardivo e successivo alla notificazione del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso risulta comunque conseguito. L’esecuzione spontanea avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.500,00 per la formazione professionale, oltre alle spese di lite.

A fronte della mancata esecuzione del dictum giudiziale, la ricorrente proponeva dinanzi al TAR Lombardia ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per il ritardo ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva spontaneamente a eseguire il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, dagli atti di causa, l’Amministrazione resistente aveva provveduto all’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, sia pure tardivamente, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo.

In ragione di tale adempimento, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione, richiamando il criterio della soccombenza virtuale: la P.A. ha infatti adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, sicché la ricorrente è stata costretta ad agire per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice ordinario.

Nella liquidazione, il Tribunale ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, avente a oggetto l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, che non richiede nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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