La scelta difensiva opinabile non rende responsabile l’avvocato; più parti con lo stesso difensore = compenso unico maggiorato (Cass. civ. n. 28396/2025)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 28396/2025 (c.c. 17 settembre 2025, pubbl. 27 ottobre 2025; R.G.N. 9301/2023) — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Paolo Spaziani — Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003
Il principio di diritto
«L’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23 ottobre 2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7 d.m. 13 agosto 2022, n. 147».
Per «parti aventi la stessa posizione processuale» — precisa la Corte — debbono intendersi coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore; la riduzione fino al 30% ex art. 4, comma 4, opera solo quando la coincidenza tra le posizioni delle parti assistite dal medesimo difensore sia totale, senza esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il fatto
Una cliente conveniva in giudizio il proprio avvocato per responsabilità professionale: incaricato di ottenere il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità (art. 1 l. n. 222/1984) revocato dall’INPS, il professionista aveva promosso l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.; il CTU aveva escluso il requisito sanitario, pur osservando, in sede di chiarimenti, che le condizioni erano rimaste sostanzialmente stazionarie rispetto a quelle accertate da una precedente sentenza passata in giudicato. L’avvocato sceglieva di non formulare dichiarazione di dissenso e di non introdurre il giudizio di merito ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., puntando invece a sollecitare l’INPS in via amministrativa sulla base del giudicato favorevole; la successiva domanda ex art. 442 c.p.c., proposta tramite altro difensore, era dichiarata inammissibile. La cliente chiedeva oltre 172.000 euro di danni. Tribunale di Livorno e Corte d’appello di Firenze rigettavano la domanda; la cliente ricorreva per cassazione con sette motivi.
La motivazione
I primi cinque motivi sono inammissibili: sotto lo schermo della violazione di legge, sollecitano un nuovo giudizio di merito su accertamenti riservati al giudice di merito. La Corte d’appello aveva escluso, con valutazione incensurabile e fondata su corrette premesse in iure, sia l’inadempimento — l’avvocato, di fronte a un accertamento tecnico non univoco, aveva compiuto una scelta difensiva plausibile, valorizzando l’efficacia di giudicato rebus sic stantibus della sentenza che aveva riconosciuto la provvidenza (Cass. S.U. nn. 383/1999 e 4159/2001) — sia la prova del nesso causale, poiché il giudizio controfattuale rendeva probabile un esito sfavorevole dell’eventuale contestazione della CTU, con possibile travolgimento anche del giudizio di invarianza. L’ordinanza ripercorre analiticamente i lineamenti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. (Cass. n. 6085/2014): ATP obbligatorio come condizione di procedibilità, dissenso entro termine perentorio con onere di introdurre il giudizio di merito entro trenta giorni, altrimenti omologa non impugnabile né modificabile.
È invece fondato il sesto motivo, sulle spese d’appello: le due compagnie assicurative chiamate in manleva, difese dallo stesso avvocato con comparse di contenuto sostanzialmente identico, avevano ottenuto due compensi integrali. La fattispecie va assimilata al deposito di un unico atto per più parti (Cass. n. 15946/2024): si applica la regola del compenso unico ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, con maggiorazione percentuale per ciascuna parte assistita (obbligatoria per le prestazioni completate dopo il 23 ottobre 2023, «di regola» applicabile per quelle anteriori) e con l’eventuale riduzione fino al 30% ex comma 4 (Cass. n. 10367/2024; Cass. n. 2956/2024). Decidendo nel merito, la Corte liquida le spese d’appello dovute alle assicurazioni nell’importo complessivo unico di euro 12.988,30 oltre accessori. Inammissibile il settimo motivo sulla mancata compensazione: la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione (Cass. S.U. n. 14989/2005).
Implicazioni pratiche
Sul fronte della responsabilità professionale, l’ordinanza conferma che la scelta tra strategie difensive alternative, entrambe plausibili in una fattispecie opinabile, non integra negligenza, e che il cliente che agisce contro l’avvocato deve allegare elementi concreti per il giudizio controfattuale, non limitarsi a indicare la via processuale non percorsa. Sul fronte delle spese, chi difende più parti con posizione processuale identica ha diritto a un compenso unico maggiorato, non a tanti compensi integrali quante sono le parti: un criterio che i giudici di merito devono ora applicare — e motivare — con precisione.
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