Limiti esterni della giurisdizione: no al ricorso in Cassazione contro il Consiglio di Stato per meri errori interpretativi (Cass. civ. Sez. Un. n. 28522/2025)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 28522/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 (R.G.N. 19967/2023; adunanza camerale del 24 giugno 2025; Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Augusto Tatangelo).

Il principio di diritto

Il sindacato della Corte di cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione, ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c., concerne il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e l’eccesso di potere giurisdizionale, configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata, non quando svolga l’attività interpretativa che gli è propria, ancorché ne derivi un provvedimento abnorme o uno stravolgimento delle norme di riferimento (mero error in iudicando). Non integrano eccesso di potere giurisdizionale né il contrasto della decisione con il diritto dell’Unione europea, né il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, né l’esercizio (o il mancato esercizio) del potere di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Il fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la cancellazione di una società, operante come centro di trasmissione dati per la raccolta di scommesse, da un elenco pubblico degli operatori. Il TAR del Lazio respingeva il ricorso della società; il Consiglio di Stato, in riforma, annullava il provvedimento. L’Agenzia ricorreva alle Sezioni Unite con un unico motivo: eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato (art. 362 c.p.c.; art. 111, comma 8, Cost.), per avere – a suo dire – disapplicato la normativa e sconfinato nella sfera del legislatore, senza rinvio pregiudiziale alla CGUE né questione di costituzionalità.

La motivazione

Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile. Le censure, pur prospettate come sconfinamento nella discrezionalità legislativa, denunciano in realtà un error in iudicando, non sindacabile in sede di giurisdizione: il Consiglio di Stato si è limitato all’attività interpretativa che gli compete. Né il contrasto con il diritto UE o il mancato rinvio pregiudiziale, né le scelte sul rinvio alla Corte costituzionale, rientrano nei limiti esterni della giurisdizione. Irrilevanti, infine, gli effetti pratici lamentati e le pretese di terzi estranei, tanto più che la decisione impugnata riguardava la sola posizione della società ricorrente (res inter alios acta).

Esito: la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Il ricorso in Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per i limiti esterni della giurisdizione, non per denunciare errori interpretativi, per quanto gravi. Neppure la violazione del diritto dell’Unione o il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE aprono questa via: si tratta di vizi di legittimità interni alla giurisdizione del giudice amministrativo, non censurabili come eccesso di potere giurisdizionale.

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