Definizione agevolata: con il versamento della prima rata il giudizio si estingue d’ufficio e le sentenze di merito perdono efficacia (Cass. 782/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 782 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 17360/2022) — Presidente Fabrizia Garri, Relatore Maria Casola.

Il principio di diritto

Ai fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 l. n. 197/2022), l’effettivo perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute; l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione della documentazione attestante il versamento, e comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, restando definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme già versate (art. 12‑bis del d.l. n. 84/2025, conv. dalla l. n. 108/2025, norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022).

Il fatto

Una società, in contenzioso con INPS e INAIL per pretese contributive (un avviso di addebito INPS notificato nel 2012 e una cartella INAIL notificata nel 2015), aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia. In corso di causa la società ha documentato l’adesione alla c.d. “rottamazione quater” (definizione agevolata ex l. n. 197/2022) per entrambi i titoli, con due istanze di sospensione, provando il pagamento della prima rata e delle rate successive già scadute del piano di rateazione.

La motivazione

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione d’ufficio ai sensi dell’art. 12‑bis del d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica del comma 236 dell’art. 1 della l. n. 197/2022. La società ha prodotto la determinazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate nell’ambito del piano di rateazione, la prova del pagamento della prima rata nei termini di legge e il pagamento delle rate successive venute a scadenza (in tal senso Cass. nn. 25163/2025 e 33883/2025).

Sulle spese, in assenza di norme speciali, trova applicazione la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate: non vi è dunque luogo a pronuncia sulle spese processuali. La declaratoria di estinzione esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (raddoppio del contributo unificato), che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

In dispositivo, la Corte dichiara l’estinzione del processo.

Implicazioni pratiche

Chi ha aderito alla definizione agevolata e ha un giudizio pendente sul medesimo debito ottiene l’estinzione d’ufficio già con il versamento della prima o unica rata, senza dover attendere il pagamento integrale: è sufficiente depositare la documentazione attestante il versamento e le comunicazioni previste dalla legge.

L’estinzione travolge le sentenze di merito non ancora passate in giudicato, che perdono efficacia; le somme già versate a qualsiasi titolo restano acquisite e non sono rimborsabili.

Sul piano dei costi del giudizio: nessuna statuizione sulle spese (ciascuna parte sopporta quelle anticipate ex art. 310 c.p.c.) e nessun raddoppio del contributo unificato, che presuppone un rigetto nel merito o una pronuncia di inammissibilità/improcedibilità, non l’estinzione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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