Guida in stato di alterazione da stupefacenti: analisi del sangue e incidente non bastano, serve la prova dei sintomi nell’immediatezza (Cass. pen. n. 33637/2025)
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 33637/2025 (ud. 10/09/2025, dep. 10/10/2025; R.G.N. 12188/2025) — Presidente Andrea Montagni, Relatore Davide Lauro.
Il principio di diritto
Per il reato di cui all’art. 187 cod. strada rileva non la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: è necessario sia un accertamento biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica, da constatare nell’immediatezza attraverso dati sintomatici (pupille dilatate, stato di ansia e irrequietezza, difetto di attenzione, ecc.). Il coinvolgimento in un incidente, riconducibile anche ad altre cause, non è di per sé sufficiente.
Il fatto
Il conducente di un’autovettura, fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale nel marzo 2020, veniva condannato dal Tribunale di Belluno — con conferma della Corte d’appello di Venezia — alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di arresto e 3.200 euro di ammenda per il reato ex art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada: gli esami ematici avevano rilevato l’assunzione di barbiturici e benzodiazepine, e veniva ritenuta l’aggravante dell’incidente stradale. Il ricorso per cassazione denunciava, tra l’altro, l’omesso accertamento dello stato di alterazione alla guida e della riferibilità della concentrazione delle sostanze a un’assunzione recente.
La motivazione
La Corte respinge anzitutto la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria: istituto eccezionale, il cui rigetto può essere motivato anche implicitamente (Sez. U, n. 12602/2015, Ricci; Sez. 6, n. 2972/2020), e nella specie le conclusioni peritali superavano la tesi dell’assunzione risalente e «indiretta», prospettata in termini ipotetici.
Fondata è invece la doglianza sul mancato accertamento dello stato di alterazione. Premesso che al fatto — commesso nel marzo 2020 — non si applica la modifica peggiorativa dell’art. 187 cod. strada introdotta dalla l. n. 177/2024 (che ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione), la Corte ribadisce che la mera alterazione non rileva se non se ne dimostra l’origine, e che la prova esige uno stato di coscienza modificato dall’assunzione, non coincidente con l’intossicazione (Sez. 4, n. 19035/2017, Calabrese; n. 16895/2012, Albertini). Diversamente dalla guida in stato di ebbrezza, occorrono accertamento biologico e circostanze ulteriori (Sez. 4, n. 5890/2023, De Rosa; n. 46146/2021, Carlucci; n. 11679/2020, Ibnezzayer; n. 15078/2020, Gentilini), anche quando le tracce siano rinvenute con prelievo ematico (Sez. 4, n. 26280/2024, Messina; n. 31190/2024, Aglione).
I giudici di merito hanno desunto l’alterazione dall’esito del prelievo ematico e dal coinvolgimento nel sinistro — che ben può avere altre cause — con un generico riferimento allo stato di agitazione, non correlato al tipo di sostanze assunte. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per nuovo giudizio, assorbiti gli altri motivi.
Implicazioni pratiche
Per la difesa nei procedimenti ex art. 187 cod. strada (nel testo anteriore alla l. n. 177/2024), la sentenza conferma il doppio binario probatorio: il dato tossicologico da solo non regge la condanna se manca la constatazione, nell’immediatezza, di sintomi specifici di alterazione, messi in correlazione con il tipo di sostanza. Verbali di P.S., annotazioni sullo stato del conducente e testimonianze dei soccorritori diventano il terreno decisivo; il solo incidente, anche autonomo, non è un sintomo. Per l’accusa, la lezione speculare: documentare subito e in concreto i segni dell’alterazione, non limitarsi agli esami di laboratorio.
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