Procura a querelare preventiva e onere della prova della tardività della querela (Cass. pen. Sez. 2 n. 4631 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della procura speciale a proporre querela, ex art. 122 cod. pen., da parte del legale rappresentante di un ente è legittimo anche in via preventiva, purché l’atto sia riferito a un’eventualità futura e l’esercizio del potere sia devoluto per tutte le attività attinenti a ipotesi di reato collegate con la sfera di competenza della preposizione institoria. La procura può essere rilasciata in modo onnicomprensivo, senza l’indicazione dei singoli reati, quando sia finalizzata alla tutela degli interessi della persona giuridica. Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il soggetto legittimato acquisisce conoscenza certa del fatto-reato, anche sulla base di accertamenti svolti, e non dal momento in cui, sulla base di semplici sospetti, attiva le indagini. Incombe su chi deduce la tardività della querela l’onere di provarne l’intempestività, con la conseguenza che, in caso di incertezza, la questione va risolta a favore del querelante.

Il Fatto

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen., dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della compagnia assicurativa costituita parte civile. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della procura a querelare e l’intempestività della querela, nonché vizi di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità ai fini civili, lamentando il travisamento di prove decisive e la mancata valutazione delle deduzioni difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo concernente l’illegittimità della procura a querelare era, in parte, non consentito, in quanto le doglianze relative alla motivazione non sono denunciabili con riferimento a questioni di diritto (Sezioni Unite n. 29541 del 2020, Filardo). Nel merito, ha tuttavia affrontato la questione, affermando la piena legittimità della procura preventiva rilasciata dal consiglio di amministrazione della società al proprio responsabile degli affari legali, con delibera che conferiva il potere di presentare querele in modo onnicomprensivo, senza l’indicazione dei singoli reati. La Corte ha richiamato l’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., che consente espressamente il rilascio preventivo della procura speciale per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto, e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22506 del 2020; Sez. 2, n. 16035 del 2020; Sez. 2, n. 1878 del 2017; Sez. 2, n. 5785 del 2017) che estende il potere rappresentativo a tutte le attività attinenti a reati rientranti nella sfera di competenza dell’ente.

Quanto alla tardività della querela, la Corte ha ribadito che il termine decadenziale decorre dal momento in cui il soggetto legittimato acquisisce conoscenza certa del fatto-reato, sulla base di elementi seri, e non dal momento in cui, sulla base di semplici sospetti, attiva le indagini. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva correttamente individuato il dies a quo nella data di deposito della relazione del perito incaricato dalla compagnia, che evidenziava elementi certi sulla non veridicità del sinistro. La mancanza di una data “certa” sull’elaborato non integrava un vizio, in quanto l’onere di provare l’intempestività della querela incombe su chi la deduce, e in caso di incertezza la questione va risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 2022, Spanò).

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 578 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva fatto buon governo dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Calpitano (n. 36208 del 2024), valutando la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito e confermando il giudizio di responsabilità ai fini civili sulla base della regola dell’oltre ragionevole dubbio. Il collegio di merito aveva valorizzato plurimi elementi indiziari – la difformità tra le dichiarazioni rese e il modulo di constatazione amichevole, la contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni dell’imputato, la condizione di abbandono della vettura, l’assenza di danni sull’autocarro e la testimonianza decisiva del presunto conducente – elementi che, raccordati tra loro, escludevano la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla falsità del sinistro.

La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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