Cumulo di misure cautelari, obbligo di dimora illegittimo per sproporzione (Cass. pen. Sez. VI n. 22421 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cumulo di misure cautelari personali non è di per sé illegittimo, non entrando ipso iure in collisione con il canone di proporzionalità. Tuttavia la regola del minore sacrificio possibile della libertà individuale e l’esigenza di un giusto equilibrio tra interessi generali e compressione dei diritti di libertà impongono uno sforzo argomentativo aggiuntivo, tanto più stringente quanto più le misure siano applicate congiuntamente. Ove l’obbligo di dimora, applicato insieme a una misura interdittiva, finisca per avere funzione meramente e inutilmente afflittiva rispetto all’esigenza cautelare, la misura è illegittima per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Il c.d. tempo silente rileva solo nella fase genetica della misura, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e non può essere qualificato come quid novi in sede di revoca o sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui il GIP aveva sostituito, su istanza del Pubblico Ministero, la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare professioni, imprese e uffici direttivi per un anno e con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. L’indagato era chiamato a rispondere di associazione per delinquere ai sensi dell’art. 416, commi 1 e 3, cod. pen., per aver costituito un sodalizio volto a condizionare l’azione amministrativa locale.

La difesa ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 272 cod. proc. pen. per l’applicazione cumulativa delle misure, vizio di motivazione sull’attualità del pericolo di reiterazione in ragione del tempo trascorso e illogicità per aver disposto misure distinte nonostante l’affievolimento delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per pregiudizialità logica, il motivo sull’attualità del pericolo di reiterazione, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Il c.d. tempo silente — il tempo trascorso dalla commissione del reato — assume rilievo nella sola fase genetica della misura, ai sensi dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dove il requisito dell’attualità ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Nella fase successiva, invece, il tempo silente non ha alcuna valenza, essendo già stato considerato e valutato, e non può qualificarsi come quid novi ai fini della revoca o della sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen.. Poiché il procedimento muove da un’istanza di revoca, una nuova valutazione sul tempo trascorso dalle condotte è preclusa, essendo il fattore tempo già scrutinato in sede di riesame del provvedimento genetico.

L’unico tempo potenzialmente idoneo a neutralizzare le esigenze cautelari è quello decorso dall’esecuzione della misura. Richiamando le Sezioni Unite n. 16085 del 31.03.2011, la Corte ribadisce che tale tempo non è neutro ma neppure di per sé decisivo. Nel caso concreto i giudici di merito hanno evidenziato come il decorso del tempo non potesse neutralizzare, in assenza di ulteriori elementi, l’attualità del pericolo, in ragione del ruolo apicale contestato, della diffusività e capillarità dell’attività criminale e dell’estensione territoriale del sodalizio.

Passando agli ulteriori motivi, la Corte afferma che l’applicazione cumulativa delle misure non trasmoda di per sé in violazione di legge, ma richiede uno sforzo argomentativo aggiuntivo. Nel caso concreto, l’applicazione congiunta dell’obbligo di dimora insieme alla misura interdittiva finisce per avere funzione meramente e inutilmente afflittiva. Gli stessi giudici della cautela danno atto che il sodalizio aveva epicentro nel medesimo Comune in cui l’indagato avrebbe dovuto dimorare. La misura dell’obbligo di dimora è dunque eccentrica rispetto all’esigenza cautelare e non rispettosa dei principi di proporzionalità e adeguatezza. L’ordinanza è annullata senza rinvio limitatamente a tale misura, con caducazione della stessa; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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