Omicidio stradale: chi svolta a sinistra deve prevedere anche l’eccessiva velocità altrui, che non interrompe il nesso causale (Cass. pen. n. 33638/2025)

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza n. 33638/2025 (ud. 10/09/2025; dep. 10/10/2025; R.G.N. 10829/2025) — Presidente Andrea Montagni, Relatore Davide Lauro.

Il principio di diritto

Il conducente che esegue una svolta a sinistra ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti, non solo prima di compierla ma anche durante la sua esecuzione, e deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità dei veicoli che possono sopraggiungere dalla direzione opposta: l’eventuale impatto rientra nella normale prevedibilità, sicché la condotta imprudente altrui non costituisce evenienza imprevedibile ed eccezionale idonea a interrompere il nesso causale.

Il fatto

Un automobilista, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto, effettuava una svolta a sinistra in un tratto in cui la manovra era vietata dalla striscia continua, per immettersi in un’area di servizio. Impattava con una moto che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia a circa 115 km/h — a fronte di un limite di 50 km/h — il cui conducente, nonostante una frenata di emergenza di circa 20 metri, perdeva la vita. Tribunale di Rieti e Corte d’appello di Roma condannavano l’automobilista a un anno di reclusione per omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., riconoscendo il concorso di colpa della vittima ex comma 7, oltre al risarcimento in favore della parte civile.

La motivazione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo — sull’asserita irrilevanza causale della violazione dell’art. 154 cod. strada — è aspecifico: i giudici di merito hanno individuato profili di colpa connessi e ulteriori rispetto al solo attraversamento della striscia continua (mancato arresto, mancata precedenza), ciascuno idoneo a reggere l’addebito, e il motivo non si correla alle ragioni della decisione (Sez. U, n. 8825/2016, Galtelli).

Inammissibile anche il secondo motivo, sul travisamento della prova: sotto lo schermo del travisamento — errore percettivo, non valutativo, deducibile in caso di doppia conforme solo nei limiti della macroscopica evidenza (Sez. 4, n. 35963/2020, Tassoni) e della decisività — il ricorrente sollecitava in realtà una rilettura degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità.

Il terzo motivo, sull’imprevedibilità della condotta della vittima, è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato: l’addebito colposo si fonda sulla prevedibilità ex ante della situazione rischiosa, e il sopraggiungere della moto era percepibile, come confermato dal consulente del P.M. (avvistabilità già a 100 metri) e dal comportamento di altra utente della strada. Chi svolta deve prevedere le imprudenze altrui (Sez. 4, n. 4518/2012, Mannolo; n. 4923/2022, Casano; n. 8090/2013, Saporito; n. 48266/2017, Di Maria), e l’ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra. Segue la condanna alle spese, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Implicazioni pratiche

Nei processi per omicidio stradale da svolta a sinistra, la linea difensiva dell’«abnormità» della condotta della vittima ha margini molto stretti: la velocità eccessiva altrui è considerata rischio tipico da governare, non fattore interruttivo del nesso. Il concorso di colpa della vittima trova invece riconoscimento sul piano sanzionatorio (art. 589-bis, comma 7, c.p.) e su quello civilistico del quantum. Sul versante processuale, la pronuncia è un promemoria sui limiti del travisamento della prova in caso di doppia conforme: senza macroscopica evidenza e decisività puntualmente argomentata, il motivo si converte in una rilettura inammissibile del merito.

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