Il riesame deve valutare concretamente il fumus e le contestazioni difensive (Cass. pen. Sez. 3 n. 13626 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame, nel verificare i presupposti di cui all’art. 321, comma primo, cod. proc. pen., non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza di indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. Nella valutazione del fumus commissi delicti, il tribunale del riesame è tenuto a considerare sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Cosenza, adito nell’interesse del ricorrente, in proprio e quale titolare di una ditta individuale, avverso il decreto di convalida del sequestro adottato dal Gip del medesimo tribunale per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. B), d.P.R. n. 380/2001, per avere realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, sulla base di un permesso di costruire poi risultato illegittimo, lavori di ampliamento e sopraelevazione di un immobile preesistente destinato a struttura ricettiva, rigettava la domanda.
Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata attribuzione di validità alla relazione tecnica del consulente del pubblico ministero, l’assenza di gravi indizi di reato e del pericolo nel ritardo, l’applicabilità di norme regionali alle strutture ricettive, la conformità degli interventi al permesso di costruire rilasciato e alle autorizzazioni paesaggistiche, nonché l’omessa pronuncia sulla dedotta buona fede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, richiamando il consolidato principio secondo cui, nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo ex art. 321, comma primo, cod. proc. pen., non è sufficiente la verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa.
Il giudice del riesame deve invece valutare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali, le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e l’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Tale valutazione non richiede la sussistenza di indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma esige comunque elementi concreti e persuasivi, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato.
La Corte ha evidenziato che il tribunale del riesame aveva del tutto trascurato tali principi, abdicando alla doverosa analisi del fumus del reato alla luce sia degli elementi proposti dal pubblico ministero, sia di quelli dedotti dalla difesa. In particolare, era stata prospettata la necessità di una analisi delle norme in concreto applicabili, quale compito tipico dell’Autorità giurisdizionale, ancorché in materia urbanistico-edilizia.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Cosenza per nuovo esame, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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