Sequestro preventivo per reati tributari: la fungibilità del denaro non basta a motivare il periculum (Cass. pen. n. 33703/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 33703/2025 (c.c. 3 luglio 2025, dep. 14 ottobre 2025; R.G.N. 11285/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Andrea Gentili
Il principio di diritto
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono imprescindibile l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, con esclusione di ogni automatismo che colleghi il pericolo di dispersione al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (Cass. Sez. Un. n. 36959/2021; Cass. n. 23936/2024). La motivazione «buona per ogni sequestro» — fungibilità del denaro, assenza di vincolo di scopo, consapevolezza del procedimento penale — è apparente, e la motivazione assente o apparente integra la violazione di legge deducibile ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il fatto
Il G.i.p. di Nola disponeva il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta o per equivalente del profitto di reati tributari (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000, nell’ambito del commercio di accumulatori elettrici esausti), dei beni di una s.r.l. fino a euro 6.018.213,58 e, in caso di incapienza, dei beni personali dei due indagati (l’amministratore in proprio e quale legale rappresentante). Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame (ord. 13 gennaio 2025), accoglieva solo in parte il ricorso, annullando il vincolo per alcune imputazioni e riducendo il valore a euro 2.967.261,96. Seguiva il ricorso per cassazione affidato a sette motivi; il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio limitatamente al periculum.
La motivazione
I primi sei motivi non superano il vaglio di ammissibilità. La doglianza sul sequestro per equivalente dei beni personali nonostante la capienza del patrimonio sociale attiene alla fase esecutiva, non all’adozione della misura: la sussidiarietà della confisca di valore (Cass. n. 29397/2022) si verifica in executivis, dove l’interessato può indicare i beni costituenti direttamente il profitto su cui procedere prioritariamente — cosa non avvenuta. Analogamente, le contestazioni sulle modalità del dissequestro parziale vanno proposte con opposizione al P.M. e, in caso di rigetto, con incidente di esecuzione dinanzi al G.i.p. (Cass. n. 30968/2023). La riqualificazione delle fatture da oggettivamente a soggettivamente inesistenti operata dal riesame non muta il fatto, stante la parificata rilevanza penale delle due ipotesi (Cass. n. 1998/2020) e la naturale fluidità dell’imputazione provvisoria (Cass. n. 23954/2024). Le censure sulla tenuta della motivazione in punto di fumus sono precluse dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che ammette il ricorso solo per violazione di legge; la carenza dell’elemento soggettivo, infine, rileva solo se emerge ictu oculi (Cass. n. 26007/2019, n. 18831/2016), il che non è, se la difesa ha dovuto argomentarla per sei pagine.
Il settimo motivo è invece fondato. Il Tribunale, a fronte della specifica censura, si era limitato a richiamare «la natura fungibile del denaro e l’inesistenza di alcun vincolo di scopo sulle provviste economiche in sequestro, unitamente alla consapevolezza, per gli indagati, di essere sottoposti a procedimento penale»: motivazione — osserva la Corte — «bonne à tout faire», idonea a giustificare qualunque sequestro di somme di denaro non disposto a sorpresa (evenienza non abituale in materia tributaria, dove la contestazione penale segue di regola la verifica fiscale amministrativa), senza alcuna esplicitazione di un pericolo specifico della concreta fattispecie. Poiché nella nozione di violazione di legge rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione apparente (Cass. n. 37100/2023, n. 43480/2014), l’ordinanza va annullata sul punto.
Implicazioni pratiche
Nei sequestri per reati tributari il fronte più promettente per la difesa non è quasi mai il fumus — blindato dai limiti dell’art. 325 cod. proc. pen. — ma il periculum: dopo le Sezioni Unite del 2021, la formula di stile sulla fungibilità del denaro non regge, e il giudice deve indicare ragioni specifiche e concrete di dispersione riferite alla singola vicenda, tanto più quando il sequestro giunge dopo una verifica fiscale che escludeva ogni effetto sorpresa. Attenzione però alla sede delle doglianze: capienza del patrimonio sociale, ordine di aggressione dei beni e modalità del dissequestro appartengono alla fase esecutiva (opposizione al P.M., incidente di esecuzione), e portarle nel ricorso cautelare significa raccogliere inammissibilità.
Esito: ordinanza annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; inammissibili gli altri motivi.
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