Pene sostitutive: il giudice d’appello deve pronunciarsi sulla richiesta ex art. 545-bis, l’omissione non è rigetto implicito (Cass. pen. 24298/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 24298 del 1° luglio 2026 (ud. 17 aprile 2026; R.G.N. 4405/2026) — Presidente Paola Borrelli, Relatore Carlo Renoldi. Provvedimento con dati oscurati ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 545-bis cod. proc. pen.), ritualmente formulata in sede di discussione nel giudizio d’appello dalla difesa munita di procura speciale, impone al giudice di pronunciarsi espressamente; la sua omissione non può essere interpretata come rigetto implicito e determina l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio. La sopravvenuta inclusione degli atti persecutori in danno di minore tra i reati ostativi (art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., per effetto della l. n. 181/2025) non opera retroattivamente, ai sensi degli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen.

Il fatto

Un imputato era stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Caltagirone e in appello dalla Corte di Catania, alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori aggravato (art. 612-bis cod. pen.), commesso ai danni di una persona offesa minorenne cui era stato legato da una relazione affettiva. Proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo censurava un vizio della motivazione sull’affermazione di responsabilità; con il secondo lamentava l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 545-bis cod. proc. pen.), avanzata dalla difesa — munita di procura speciale — all’udienza di discussione in appello.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile, perché aspecifico, rivalutativo e manifestamente infondato: la Corte d’appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha compiuto un’autonoma valutazione del compendio probatorio, confrontandosi con i rilievi difensivi sull’attendibilità della persona offesa e sull’evento tipico del reato.

È invece fondato il secondo motivo. Trattandosi di un error in procedendo, la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente il verbale d’udienza, dal quale risulta la rituale richiesta ex art. 545-bis cod. proc. pen., tempestiva in base alla disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022. A fronte di tale istanza, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi — decidendo immediatamente, ovvero sospendendo il processo e fissando apposita udienza entro sessanta giorni — senza che l’omissione possa valere come rigetto implicito, non emergendo alcuna causa di inammissibilità. In particolare, non opera la causa ostativa collegata all’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., introdotta per gli atti persecutori in danno di minore solo dalla l. n. 181/2025 (in vigore dal 17 dicembre 2025): il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole ne impedisce l’applicazione. La sentenza è annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; nel resto il ricorso è inammissibile.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza una garanzia introdotta dalla riforma Cartabia: a fronte di una richiesta di pena sostitutiva ritualmente avanzata, il giudice deve sempre pronunciarsi, e il silenzio non equivale a diniego, integrando un vizio che travolge il trattamento sanzionatorio. Rileva inoltre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole applicato alle cause ostative sopravvenute: una modifica che rende ostativo un reato non può incidere su fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Sul piano difensivo, la richiesta ex art. 545-bis va formalizzata con procura speciale e verbalizzata, per assicurarne la deducibilità in sede di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *