Bancarotta fraudolenta per distrazione: la prova grava sull’amministratore e non serve il nesso col fallimento (Cass. pen. 6169/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6169/2026 (decisa in camera di consiglio l’8 gennaio 2026, R.G.N. 35322/2025) — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Elena Carusillo.
Il principio di diritto
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale beni o altre attività, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento in pregiudizio dei creditori. La prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni a favore del patrimonio sociale. Non è necessario un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento: intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione rilevano in qualsiasi momento siano stati commessi, anche se realizzati quando l’impresa non versava ancora in stato di insolvenza.
Il fatto
La Corte d’appello di Venezia aveva confermato, all’esito del giudizio abbreviato, la condanna dell’imputato — amministratore di fatto di una s.r.l. dichiarata fallita — per due episodi di bancarotta patrimoniale e uno di bancarotta semplice: la distrazione di denaro della società per onorare debiti personali; la conclusione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare il cui prezzo era stato destinato a finalità estranee all’attività sociale; il ritardo nella dichiarazione di fallimento, con prosecuzione dell’attività nonostante lo stato di sofferenza. La difesa deduceva l’assenza di doppia conforme e, con tre motivi, la finalità non distrattiva delle operazioni — in particolare l’investimento in una società croata, asseritamente volto a risollevare le sorti dell’impresa italiana.
La motivazione
Il ricorso è infondato. La sentenza d’appello, pur con un’apprezzabile autonomia di giudizio, richiama espressamente le conclusioni «ben illustrate nella sentenza di primo grado» e concorda nell’analisi e nella valutazione delle prove: è a tutti gli effetti una doppia conforme. Sui prelievi in favore della società croata, operazioni prive di causali, mancava la prova della finalità di risanamento; la presunzione di distrazione non è vinta dalla mera asserzione, poiché la prova della distrazione è desumibile proprio dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni al patrimonio sociale (Sez. 5, n. 8260 del 2015, Aucello). Sul preliminare, le rate erano state pagate a una società creditrice dei coniugi, non alla promittente venditrice, con missive di rinuncia all’esecuzione a fronte del saldo: operazione estranea agli interessi sociali, priva di beneficio economico per la società; la mancata registrazione a fronte di un anticipo di oltre centosessantamila euro e il termine di circa dieci anni per il definitivo sono sintomatici del pregiudizio per la compagine (Sez. 5, n. 36850 del 2020, Piazzi). La Corte ribadisce che non è necessario il nesso causale tra distrazione e fallimento (Sez. 5, n. 34809 del 2025, Berto): è ravvisato il solo interesse a rimediare all’esecuzione bancaria a carico dell’imputato e della moglie, con disinteresse al depauperamento sociale.
Implicazioni pratiche
Per la bancarotta fraudolenta per distrazione, l’onere di dimostrare la destinazione dei beni al patrimonio sociale grava di fatto sull’amministratore: operazioni prive di causali e senza corrispettivo si presumono distrattive. La qualificazione di un investimento come “salvataggio” dell’impresa non regge se non provata. La collocazione temporale dei fatti rispetto al fallimento è irrilevante. Chi impiega risorse sociali per estinguere debiti personali risponde di distrazione, a prescindere dai benefici indiretti allegati. Esito: ricorso rigettato, con condanna alle spese e alla refusione in favore della parte civile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF